Cassazione Penale, Ordinanza n. 24112/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il condannato, ammesso alla detenzione domiciliare, aveva chiesto di essere autorizzato a recarsi presso una ditta disponibile ad assumerlo come addetto al carico e scarico merci con contratto regolare. Il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la richiesta ritenendo non documentata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 284 c.p.p. Il difensore ha proposto reclamo ex artt. 30-bis e 47-ter ord. pen., deducendo che la motivazione era troppo sintetica e che la valutazione non poteva essere limitata al solo bisogno economico di cui all'art. 284 c.p.p., dovendo considerarsi anche l'utilità dell'attività lavorativa nel percorso rieducativo e di risocializzazione del condannato. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha però riqualificato il reclamo come ricorso per cassazione. La questione decisa dalla Corte riguarda esclusivamente la corretta qualificazione dell'impugnazione e il relativo giudice competente.
La decisione
La Corte ha qualificato l'atto come reclamo, non come ricorso per cassazione, e ha disposto la trasmissione/restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari per l'ulteriore corso. In sostanza, ha ritenuto che il rimedio corretto contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza fosse il reclamo al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., con successiva ricorribilità per cassazione solo avverso la decisione del Tribunale per violazione di legge.
Norme richiamate
art. 284 c.p.p.
non essendo documentata la sussistenza delle condizioni di cui all’art.284 cod. proc. pen.
La norma è richiamata dal Magistrato di sorveglianza quale parametro per negare l'autorizzazione, ma la Corte non affronta nel merito la sua applicazione, concentrandosi sulla corretta impugnazione del provvedimento.
art. 30-bis ord. pen.
Indicato come una delle norme poste a base del reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza.
art. 47-ter ord. pen.
Richiamato dal difensore come base del reclamo relativo all'autorizzazione per attività lavorativa del condannato in detenzione domiciliare.
art. 35-bis ord. pen.
va, quindi, data applicazione alla disposizione secondo la quale avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza è possibile proporre reclamo, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito della decisione, al Tribunale di sorveglianza la cui decisione, a sua volta, è ricorribile per cassazione per violazione di legge
È la norma ritenuta correttamente applicabile al caso, perché prevede un doppio grado di merito per la tutela dei diritti soggettivi del detenuto; il provvedimento del Magistrato di sorveglianza va quindi impugnato con reclamo al Tribunale di sorveglianza.
art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, ord. pen.
È richiamato per affermare che solo la decisione del Tribunale di sorveglianza è poi ricorribile per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che incide sul lavoro all'esterno o su autorizzazioni lavorative del detenuto deve essere impugnato con reclamo al Tribunale di sorveglianza, quando la tutela concerne una posizione di diritto soggettivo protetta dall'ordinamento penitenziario.
- Il lavoro costituisce un diritto fondamentale della persona e una componente essenziale del trattamento rieducativo; per questo la tutela giurisdizionale non può essere ridotta a un controllo meramente amministrativo.
- Il sistema di tutela previsto dall'art. 35-bis ord. pen. realizza un doppio grado di merito: reclamo al Tribunale di sorveglianza contro il provvedimento del Magistrato e successivo ricorso per cassazione solo per violazione di legge avverso la decisione del Tribunale.
- Quando l'impugnazione venga erroneamente qualificata come ricorso per cassazione anziché come reclamo, l'atto va riqualificato e trasmesso al giudice competente per l'ulteriore corso.
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