Ordinanza n. 53/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della Determinazione n. -OMISSIS- Reg. Gen. N. -OMISSIS- adottata dal Comune di -OMISSIS-, Area Tecnica – Urbanistica, avente ad oggetto “Applicazione sanzione pecuniaria per un intervento abusivo realizzato su immobile sito in zona vincolata”, con la quale veniva ingiunto il pagamento di euro 20.000; del Preliminare di Determinazione n. -OMISSIS- adottata dal Comune di -OMISSIS-, Area Tecnica – Urbanistica, avente ad oggetto “Applicazione sanzione pecuniaria per un intervento abusivo realizzato su immobile sito in zona vincolata”, con la quale veniva ingiunto il pagamento di euro 20.000; della Ordinanza di demolizione di opere abusive n. -OMISSIS- a firma del Responsabile dell’Ufficio Urbanistica e Sisma del Comune di -OMISSIS-; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione pecuniaria di 20.000 euro e ordinanza di demolizione relative a un intervento abusivo realizzato su immobile sito in zona vincolata
Esito
La controversia
La persona fisica ha proposto ricorso per l'annullamento della determinazione comunale, del preliminare di determinazione e dell'ordinanza di demolizione relativi a un intervento edilizio abusivo realizzato su un immobile sito in zona vincolata. Il testo dell'ordinanza interlocutoria non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non anticipa alcuna valutazione sul merito delle censure. Il Presidente del TAR ha ritenuto necessario acquisire dalle parti una dichiarazione sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito, ovvero sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere; in caso di permanenza dell'interesse, ha inoltre richiesto indicazioni su eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e con espressa riserva di ogni decisione del Collegio, ha disposto incombenti istruttori a carico delle parti costituite. Le parti dovranno depositare entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull'attuale interesse alla definizione del giudizio e, se tale interesse permane, sulle eventuali connessioni con altri giudizi pendenti. L'ordinanza non decide l'impugnazione, non valuta i motivi di ricorso e non dispone né l'annullamento né la conferma degli atti comunali. La Segreteria è stata incaricata di comunicare il provvedimento e di oscurare le generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
Richiamato in relazione alla funzionalità dell'azione del Tribunale e all'esigenza di inserire nei ruoli di udienza soltanto i ricorsi che richiedano un'effettiva trattazione del merito.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Fondamento del dovere di cooperazione processuale tra giudice e parti per la verifica dell'attuale interesse alla decisione e per la razionalizzazione della trattazione dei ricorsi pendenti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella gestione dell'arretrato, il giudice amministrativo può richiedere alle parti costituite di dichiarare se permanga l'interesse alla decisione di merito o se siano sopravvenute ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere, prima di fissare o mantenere la causa nel ruolo di udienza.
- Quando l'interesse alla decisione permane, le parti possono essere chiamate a indicare contestualmente eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo, al fine di razionalizzare la trattazione e prevenire decisioni non coordinate.
- Il dovere di cooperazione tra giudice e parti per la realizzazione della ragionevole durata del processo giustifica incombenti istruttori diretti a verificare l'effettiva necessità della trattazione nel merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza della domanda.
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