Cassazione Penale, Ordinanza n. 05789/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendosi ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di merito, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al diniego del proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che non fosse stato correttamente valutato il negativo giudizio sulla pericolosità della guida e chiedeva l'annullamento della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e non corredato da una critica analitica della motivazione impugnata. Nel merito, ha condiviso il giudizio della Corte territoriale secondo cui la condotta di guida, caratterizzata da andatura irregolare e zigzagante su strada statale e da sintomi di alterazione alcolica emersi al controllo, aveva creato un pericolo non esiguo per la circolazione, rendendo non applicabile l'art. 131-bis c.p.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concretezza della lesione o del pericolo, della modalità della condotta e del grado di colpevolezza; non è applicabile quando la guida abbia creato un contesto concretamente e significativamente pericoloso per la circolazione stradale.
art. 186 commi 2 e 7 cod. strada
Per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o rifiuto dell'etilometro, l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. presuppone che il fatto non abbia generato un pericolo concreto e significativo per i beni tutelati dalla disciplina della circolazione stradale.
art. 133, comma 1, c.p.
Il giudizio di tenuità deve essere compiuto alla luce dei criteri relativi alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo, valorizzando gli elementi ritenuti rilevanti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta e complessiva della fattispecie storica, non della sola tipicità astratta del reato.
- In materia di reati contravvenzionali stradali, la causa di non punibilità non è configurabile quando la condotta di guida abbia determinato un pericolo apprezzabile per la sicurezza della circolazione e per gli altri utenti della strada.
- Il giudice può negare l'art. 131-bis c.p. valorizzando anche solo gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p., senza dover analizzare in modo analitico tutti i parametri astrattamente previsti.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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