Sentenza n. 3780/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) del decreto del Questore della Provincia di Napoli numero 27/2022 del 7 novembre 2022, notificato in pari data alla ricorrente, avente ad oggetto la sospensione per 15 giorni, decorsi due dalla data di notifica, della attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di licenza di agibilità di pubblico spettacolo per il locale “Riva”, sito in Napoli alla via Coroglio snc località Nisida; b) di ogni ulteriore provvedimento richiamato nel decreto impugnato, ivi compresa la nota car. Q.2.2./2022 redatta dal Commissariato P.S. Bagnoli del 28/09/2022 a base del provvedimento in questa sede impugnato e delle ulteriori attività investigative (di numero e data non conosciuti) espletate nell’immediatezza dei fatti, anche esse richiamate nel decreto del Questore di Napoli; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Napoli di sospensione per 15 giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e della licenza di agibilità di pubblico spettacolo del locale Riva
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto questorile adottato in relazione a una rissa verificatasi all'interno del locale il 25 settembre 2022, nonché agli atti presupposti e alle attività investigative richiamate. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 110 TULPS, sostenendo che l'episodio fosse isolato, repentino e imprevedibile, di gravità insufficiente a giustificare la sospensione e non idoneo a dimostrare che il locale fosse abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Ha inoltre evidenziato il tempestivo intervento degli addetti alla sicurezza, l'elevata affluenza del locale e la sporadicità degli episodi contestati. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere, assumendo l'irragionevolezza della sospensione in assenza di responsabilità del gestore e nonostante la presenza di personale di sicurezza e di un sistema di videosorveglianza. Poiché il periodo di sospensione era ormai decorso, la ricorrente ha comunque dichiarato di conservare interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il Tribunale ha escluso l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva manifestato un interesse risarcitorio o comunque di accertamento dell'illegittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Nel merito, ha respinto il ricorso. Il potere questorile di sospendere la licenza di un pubblico esercizio è diretto a prevenire il protrarsi di situazioni di pericolosità sociale e tutela obiettivamente l'ordine e la sicurezza pubblica, indipendentemente dalla responsabilità personale del titolare. Il provvedimento ha natura prevalentemente cautelare e non sanzionatoria. Nel caso concreto, la Questura aveva considerato un grave episodio di violenza verificatosi nel locale, con aggressioni e ferite da taglio, un possibile episodio collegato del giorno successivo, nonché numerosi episodi pregressi di risse, aggressioni, lesioni e furti verificatisi nel locale tra il 2021 e il 2022. La gravità e la frequenza degli episodi, valutate nell'ambito dell'ampia discrezionalità amministrativa riconosciuta in materia, rendevano legittima la sospensione. Sono state quindi respinte sia la censura relativa all'insufficienza dei fatti posti a fondamento dell'atto, sia quella relativa all'irragionevolezza della misura per mancanza di responsabilità del gestore. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 110 TULPS
La norma consente la sospensione della licenza del pubblico esercizio quando la misura sia necessaria a prevenire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, anche indipendentemente da una responsabilità personale del titolare.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di accertare l'illegittimità dell'atto quando, pur essendo venuto meno l'interesse all'annullamento per il decorso degli effetti dell'atto, persista un interesse della parte a fini risarcitori.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un pubblico esercizio finalizzata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ha natura prevalentemente cautelare e non sanzionatoria; pertanto può essere disposta anche in assenza di una responsabilità personale del titolare o del gestore.
- Nell'esercizio del potere di sospensione della licenza di pubblico esercizio, l'amministrazione può fondare la valutazione di pericolosità sulla gravità e sulla frequenza di episodi di violenza o di altri reati verificatisi nel locale, considerati unitariamente e non isolatamente.
- Il sindacato giurisdizionale sulla sospensione della licenza investe pienamente la ricostruzione dei fatti, ma sulle valutazioni discrezionali dell'amministrazione resta circoscritto alla verifica di difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità, sviamento e inattendibilità della scelta.
- Il decorso del periodo di sospensione non determina l'improcedibilità del ricorso quando il ricorrente mantenga un interesse concreto all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
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