Cassazione Penale, Sentenza n. 40423/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Mantova (3/03/2022) che aveva applicato, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena concordata per il reato di furto aggravato. Il motivo unico denunciava vizi di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento delle circostanze aggravanti: destrezza e violenza sulle cose. In sostanza i ricorrenti sostenevano che non vi fossero elementi per ritenere che avessero posto in essere una condotta abile e studiata per eludere la sorveglianza (destrezza) né che vi fosse distruzione o danneggiamento rilevante delle confezioni tale da integrare violenza sulle cose.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che l'impugnazione fosse preclusa salvo errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., criterio che non ricorre nel caso di specie. Quanto alla destrezza, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che si è basata sul verbale di arresto, dal quale risultava una condotta congiunta e studiata (uno distraeva il cassiere con un pagamento di poco valore mentre l'altra si allontanava). Quanto alla violenza sulle cose, la Corte ha ritenuto non sindacabile in questa sede la valutazione del Tribunale circa la rottura delle confezioni dei prodotti rubati. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di euro 4.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 444 c.p.p. e ss.
Disciplina del patteggiamento e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento che beneficia di limiti al sindacato in Cassazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Limita il ricorso per cassazione in sede di patteggiamento alle ipotesi di errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto; impone che l'errore sia evidente e privo di opinabilità
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale al processo di legittimità
Massime di principio
- Nei casi di sentenza di patteggiamento (art. 444 e ss. c.p.p.) il sindacato di legittimità è fortemente limitato: il ricorso per cassazione può sollevare la sola 'erronea qualificazione giuridica' quando essa sia manifestamente eccentrica rispetto al capo di imputazione (art. 448, comma 2-bis).
- Per la qualificazione della circostanza aggravante della 'destrezza' è sufficiente che dalle risultanze processuali emerga una condotta caratterizzata da abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore del bene; non è necessario che la condotta sia descritta con tecnicismi, ma deve risultare chiaramente dal contesto probatorio (es. piano distrattivo e ruolo coordinato dei complici).
- La valutazione della sussistenza della 'violenza sulle cose' (es. rottura di confezioni) attiene alla valutazione di merito e, salvo errori manifesta-mente illogici o contraddittori, non è agevolmente sindacabile in Cassazione, specialmente in sentenze di patteggiamento.
- Le impugnazioni generiche o non autosufficienti che non dimostrino un errore di qualificazione palese sono dichiarate inammissibili; il ricorrente deve dunque contestare in modo preciso e documentato la manifesta incompatibilità tra capo di imputazione e motivazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso possono essere ordinate condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; pertanto la proposizione di ricorsi infondati comporta rischi economici rilevanti.
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