Cassazione Civile, Ordinanza n. 16761/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto, in relazione all'omicidio del loro congiunto avvenuto nel 1997 nell'ambito di una faida mafiosa, l'assegno previsto dalla L. 407/1998 e quello previsto dalla L. 206/2004. Tali provvidenze erano state successivamente sospese in via amministrativa nel 2015. I beneficiari avevano quindi agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della sospensione e la riattivazione dei pagamenti, sostenendo che la disciplina sopravvenuta non potesse incidere retroattivamente sulla loro posizione e che, essendo già stati riconosciuti come familiari superstiti di vittima innocente della criminalità organizzata, avessero già dimostrato la propria estraneità ad ambienti delinquenziali. In Cassazione hanno proposto cinque motivi: 1) ultrapetizione e nullità per avere la sentenza d'appello rigettato le domande originarie invece della sola domanda di riattivazione; 2) violazione delle norme sui benefici alle vittime della criminalità organizzata e della disciplina sull'irretroattività, oltre che dei diritti quesiti; 3) violazione delle regole sulla prova e nullità per l'apprezzamento delle testimonianze e della documentazione; 4) applicazione di una disciplina ratione temporis non pertinente, poiché le istanze amministrative erano anteriori alla normativa del 2009; 5) violazione delle norme sui benefici e dell'art. 97 Cost., per avere la Corte territoriale fondato il diniego sulla supposta intraneità dei ricorrenti ad ambienti delinquenziali sulla base dei legami familiari con soggetti pregiudicati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello, parlando di rigetto delle "originarie domande", si riferiva alle domande introduttive volte a contestare la sospensione e a ottenere il mantenimento delle prestazioni. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che il giudizio verteva sull'accertamento del diritto al mantenimento della prestazione e che la valutazione giudiziale dei presupposti non è vincolata dalla precedente valutazione amministrativa. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché censurava solo la valutazione del materiale probatorio, estranea ai parametri degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specifico confronto con la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva applicato la disciplina originaria del 1990 come modificata nel 1996 e aveva considerato irrilevante la disciplina sopravvenuta del 2008/2009, basando il diniego sull'originaria mancanza del requisito di estraneità agli ambienti delinquenziali. Ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, che contestava in modo generico l'apprezzamento di fatto della Corte territoriale, senza dedurre un vizio motivazionale nei limiti consentiti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione è stata esclusa perché la sentenza di merito non ha deciso oltre il petitum, ma ha qualificato e respinto le domande introduttive nel loro contenuto sostanziale.
art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Le censure di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale sono state esaminate nei limiti del sindacato di legittimità; le doglianze che miravano solo a rivalutare il merito o non si confrontavano col decisum sono state dichiarate inammissibili.
artt. 1, 2, 4, 7 e 9-bis L. 302/1990
Richiamati come base normativa dei benefici per le vittime della criminalità organizzata e dei requisiti di accesso, in particolare l'estraneità agli ambienti delinquenziali.
art. 11 disp. prel. c.c.
Invocato dai ricorrenti in tema di irretroattività; la Corte ha però escluso che la decisione di merito si fondasse sulla disciplina sopravvenuta.
art. 34, comma 1, L. 222/2007
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sull'applicabilità della disciplina sopravvenuta.
art. 2, comma 105, L. 244/2007
Richiamato dai ricorrenti nel medesimo quadro normativo invocato per contestare la sospensione.
art. 2-quater L. 168/2008
Norma invocata nel quarto motivo; la Corte ha ritenuto il motivo non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
art. 2-quinquies D.L. 151/2008
Invocato nel quarto motivo sulla disciplina sopravvenuta; la Corte ha chiarito che la decisione impugnata non si era basata su tale disciplina ma sull'originaria mancanza dei presupposti.
art. 2, comma 21, L. 94/2009
Richiamato come modifica della disciplina precedente; ritenuto non decisivo ai fini della ratio della sentenza di merito.
art. 115 c.p.c.
La deduzione di violazione è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a contestare la valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione di tale norma non può essere prospettata per contestare il mero apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
art. 97 Cost.
Richiamato nel quinto motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro apprezzamenti di fatto non sindacabili nei termini dedotti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le censure prive di specifica attinenza al decisum sono inammissibili per difetto di motivi idonei a integrare il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei giudizi di legittimità, la denuncia di ultrapetizione è infondata quando la sentenza di merito, pur con formula sintetica, si riferisce sostanzialmente alle domande effettivamente proposte e al loro contenuto sostanziale.
- Quando si controverte sul diritto al mantenimento di una prestazione assistenziale o paraassistenziale, il giudice deve verificare la permanenza dei presupposti legali del beneficio; la precedente attribuzione in sede amministrativa non vincola il giudizio di merito se il requisito costitutivo risulta mancante ab origine.
- La censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle prove: l'errore denunciabile deve consistere in un vero uso distorto delle regole legali di valutazione della prova, non nella semplice contestazione dell'apprezzamento compiuto dal giudice.
- Le doglianze di violazione di legge sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se quest'ultima fonda la decisione su un autonomo presupposto giuridico non aggredito specificamente dal ricorrente.
- Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale non consente di sostituire la propria valutazione di fatto a quella del giudice di merito; occorre dedurre un vizio nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non una mera diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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