Cassazione Penale, Sentenza n. 19644/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza di condanna per il reato di detenzione illecita e coltivazione di tredici piante di marijuana (art. 73 DPR 9/10/1990, n. 309). Venivano prospettati due motivi principali: 1) vizio di motivazione sul punto della responsabilità, sostenendo che i giudici del merito avevano valorizzato solo la spontanea indicazione di alcune piante e la consegna di una scatola con foglie, senza riscontri oggettivi né strumenti di coltivazione e senza efficacia confessoria di tali comportamenti; si deduceva inoltre che non era stata considerata la libera accessibilità del fondo, la presenza di terzi ("un romeno", operai, ragazzi) e la non costante dimora dell'imputato; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5), in quanto si sarebbe dovuta valutare la natura rudimentale della coltivazione, l'assenza di strumenti professionali, la mancanza di prova dell'inserimento in circuiti di spaccio e la destinazione a terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e coerente la motivazione dei giudici di merito (tribunale e corte d'appello) che, letti congiuntamente, formano un unico corpo argomentativo. Ha confermato la valutazione della responsabilità basata sulla spontanea indicazione delle piante scoperte, sull'inverosimiglianza della versione difensiva relativa a terzi non identificati e sulla tolleranza di una piantagione in grado di produrre circa 9800 dosi. Quanto alla contestata esclusione della lieve entità, la Corte ha ricordato che, se il dato quantitativo è l'unico ostativo, occorre valutare l'entità del principio attivo; qui il numero di dosi ricavabile era tale da escludere la fattispecie di lieve entità. In definitiva la condanna (un anno e quattro mesi di reclusione e euro 6.000 di multa, con riconoscimento delle attenuanti generiche e determinazione della pena al minimo edittale) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
Norma che disciplina le sanzioni per la detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti; applicata per determinare la pena di riferimento (comma 4) nella fattispecie di coltivazione/detenzione di piante.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Prevede la possibilità di escludere la rilevanza penale per il 'fatto di lieve entità' valutando globalmente quantità, qualità, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; la Corte ha richiamato che quando il dato quantitativo è rilevante occorre considerare anche l'entità del principio attivo per verificare la sussistenza della lieve entità.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Fornisce la nozione di "manifesta illogicità" della motivazione come motivo di cassazione: la Corte ricorda che per ottenere l'annullamento per illogicità motivazionale occorre una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non una mera alternativa plausibile.
Massime di principio
- La motivazione delle decisioni di primo e secondo grado può essere considerata unitariamente: in Cassazione si valuta il complesso argomentativo formato da entrambe le sentenze, non solo la motivazione d'appello.
- Le ammissioni spontanee o la segnalazione di piante da parte dell'imputato possono avere rilevanza probatoria anche in assenza di sofisticata strumentazione: il contesto e la portata quantitativa (numero di piante/dosi ricavabili) sono elementi determinanti.
- Per contestare con successo la valutazione di responsabilità in Cassazione è necessario proporre una ricostruzione dei fatti inconfutabile, fondata su elementi processuali già acquisiti e non su congetture o ipotesi alternative prive di riscontri.
- La richiesta di applicazione della circostanza di lieve entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990) richiede una valutazione globale: oltre al peso, va considerata la qualità della sostanza, l'entità del principio attivo e le modalità/mezzi dell'attività illecita; quantità e dosi potenziali possono escludere la lieve entità anche in presenza di metodi di coltivazione rudimentali.
- Se la difesa intende far valere l'assenza di strumenti o la natura rudimentale per ottenere un trattamento attenuato, è opportuno produrre detta prova nei gradi di merito (perizia, fotografie, testimoni) perché l'argomentazione introdotta solo in Cassazione ha scarso efficacia.
- La soglia per ritenere la motivazione 'manifestamente illogica' è elevata: non basta proporre un'ipotesi alternativa plausibile, occorre dimostrare che la ricostruzione del giudice sia sostenuta da palese contraddizione o mancanza di elementi essenziali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19609/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19611/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19612/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19613/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19615/2022 del 19/05/2022
- Sentenza penale · 19 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19616/2022 del 19/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →