Cassazione Penale, Sentenza n. 1509/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione: il furto commesso il 9 maggio 2011 sarebbe prescritto al termine massimo di anni 7 e mesi 6, ossia il 9 novembre 2018, anteriore alla sentenza di secondo grado dell'8 luglio 2020. La Corte di appello aveva invece ritenuto che fossero intervenute "diverse sospensioni" durante il processo, compresa quella per il Covid-19, che avrebbero impedito la maturazione della prescrizione; il ricorrente sostiene invece che non si rilevino cause di sospensione anteriori al 9 novembre 2018 e che le sospensioni successive siano irrilevanti ai fini della prescrizione maturata prima di quella data.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha ammesso il motivo relativo all'estinzione per prescrizione, precisando che il termine di prescrizione (7 anni e 6 mesi) è spirato il 9 novembre 2018 e che non risultano cause di sospensione anteriori a tale data. Le sospensioni verificatesi dopo il decorso del termine, inclusa quella per il Covid-19, sono irrilevanti. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (deciso il 09/12/2021).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente di lamentare in cassazione l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione come motivo di impugnazione; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso fondato su tale doglianza.
Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (giurisprudenza)
Giurisprudenza della Corte che riconosce la possibilità di impugnare in cassazione la mancata dichiarazione della prescrizione da parte del giudice di merito; citata per motivare l'ammissibilità del motivo unico dedotto.
paragrafo 63.2 delle tabelle in vigore
Indica la competenza della settima sezione per l'esito decisorio in cui si annulla senza rinvio per estinzione del reato; richiamato per giustificare la competenza a decidere nel merito da parte del Collegio.
Massime di principio
- La prescrizione si valuta in base alla data del fatto e ai termini previsti dalla legge: se il termine massimo è decorso prima della sentenza impugnata e non risultano cause di sospensione anteriori, la prescrizione opera anche se in seguito sono intervenute sospensioni.
- Le sospensioni del corso della prescrizione sono rilevanti solo se si sono verificate prima della scadenza del termine; periodi di sospensione intervenuti dopo il decorso del termine non impediscono l'estinzione del reato.
- La mancata dichiarazione della prescrizione in sede di merito può costituire motivo ammissibile di ricorso per cassazione; se accertata, la Cassazione può annullare senza rinvio perché il reato è estinto.
- Per valutare la prescrizione è necessario ricostruire cronologicamente le cause che eventualmente hanno sospeso o interrotto il termine e verificare la loro efficacia rispetto alla data di scadenza. Occorre documentare le date rilevanti (fatto, atti processuali, sospensioni) per sostenere l'eccezione.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe sollevare tempestivamente l'eccezione e, se necessario, usare il ricorso per cassazione per ottenere la declaratoria di estinzione se il giudice di merito non la riconosce.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1405/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1419/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1448/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1463/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1464/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1472/2022 del 17/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →