Sentenza n. 4184/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - della determina n. -OMISSIS- del 3.5.2024, comunicata alla ricorrente il 4.6.2024, con cui il Comune di -OMISSIS- ha dichiarato la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio assegnato al nucleo familiare della ricorrente, nonché la risoluzione di diritto del contratto; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ERP, ordine di rilascio e risoluzione di diritto del contratto di locazione per morosità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, assegnataria dal 2010 di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha impugnato la determina comunale con cui è stata dichiarata decaduta dall'assegnazione per morosità colpevole, con ordine di rilascio dell'immobile e risoluzione di diritto del contratto. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio previste dall'art. 26, comma 7-bis, della legge regionale Lombardia n. 16/2016, nonché l'incompetenza del dirigente che aveva adottato l'atto. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse l'inadempimento di obbligazioni contrattuali sorte dopo l'assegnazione dell'alloggio e spettasse quindi al giudice ordinario. La ricorrente ha eccepito la tardività della memoria comunale, ma il Tribunale ha deciso la causa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo fondata l'eccezione del Comune. La decadenza contestata non era riconducibile a una nuova valutazione dell'interesse pubblico, né all'esercizio di autotutela sull'originario provvedimento di assegnazione per carenza originaria dei requisiti, ma all'inadempimento di obbligazioni contrattuali relative al rapporto locatizio, in particolare al mancato pagamento dei canoni. Dopo il provvedimento di assegnazione si esaurisce la fase pubblicistica e il rapporto tra ente e assegnatario assume natura paritetica, con posizioni di diritto e obbligo relative al godimento e alla locazione dell'immobile. La cognizione spetta pertanto al giudice ordinario; il processo può essere riassunto davanti a quest'ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Il TAR ha inoltre revocato l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio e ha compensato le spese di lite in ragione della peculiarità della controversia e della minima attività processuale svolta.
Norme richiamate
art. 26, comma 7-bis, l.r. Lombardia n. 16/2016
i comuni e le ALER dispongono, previo esperimento del contraddittorio, la decadenza dall’assegnazione nei casi in cui accertino la morosità colpevole dell'assegnatario in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità anche non consecutive negli ultimi ventiquattro mesi (…)
La disposizione disciplina la decadenza per morosità nell'ambito del rapporto successivo all'assegnazione; nel caso concreto, tuttavia, la controversia sulle obbligazioni locatizie appartiene alla giurisdizione ordinaria.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione con sentenza in forma semplificata quando sussistono i presupposti previsti dalla norma; il TAR lo ha applicato ritenendo manifesta l'inammissibilità del ricorso.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione mediante riassunzione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Massime di principio
- Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il provvedimento di assegnazione costituisce lo spartiacque tra la fase pubblicistica e la fase paritetica del rapporto: le questioni anteriori all'assegnazione, riferite all'esercizio del potere di assegnazione, appartengono al giudice amministrativo, mentre quelle successive, relative allo svolgimento del rapporto locatizio, riguardano diritti soggettivi e spettano al giudice ordinario.
- La decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP motivata dal mancato pagamento dei canoni o di altre obbligazioni derivanti dal rapporto locatizio successivo all'assegnazione non costituisce esercizio di autotutela o nuova ponderazione dell'interesse pubblico, ma incide su un rapporto paritetico e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
- La decadenza dall'assegnazione resta invece riconducibile alla fase pubblicistica quando derivi dall'accertamento della mancanza originaria dei requisiti di ammissione e rappresenti una forma di annullamento o autotutela sull'originario provvedimento di assegnazione.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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