Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 758/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto MIPG N. -OMISSIS-, datato 1 settembre 2025, in forza del quale la Questura di Bologna ha respinto la richiesta del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25 marzo 2026: del Provvedimento Prot. -OMISSIS- del 29.01.2026 con il quale, la Questura di Bologna dichiarava cessata la materia del contendere nel Proc. N. 02001/2025 REG.RIC. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 22 aprile 2026: per l’annullamento del Provvedimento -OMISSIS- emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bologna in data 23/02/2026 recante il preavviso di rigetto in relazione alla richiesta di emissione di Nulla Osta per la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro, formulata dal ricorrente in data 09 febbraio 2026; per accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dalla Prefettura di Bologna in relazione al provvedimento -OMISSIS- - Preavviso di Rigetto, emanato dalla medesima Amministrazione in data 23 febbraio 2026 nei confronti dell’istanza di conversione formulata dal ricorrente in data 09 febbraio 2026;

Giustizia amministrativa202502001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, successivo provvedimento dichiarativo della cessazione della materia del contendere e preavviso di rigetto relativo alla richiesta di nulla osta per la conversione del permesso per lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Bologna relativo al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il provvedimento con cui la Questura ha dichiarato cessata la materia del contendere nel procedimento giudiziario, deducendo questioni concernenti l'instaurazione del procedimento amministrativo di conversione del permesso. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato il preavviso di rigetto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione in relazione alla richiesta di nulla osta per la conversione del permesso da studio a lavoro e ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura sulla medesima istanza. Nella fase cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo venuto meno il periculum in mora: le censure riguardavano l'instaurazione del procedimento di conversione e, su tale questione, risultava comunque pendente un procedimento amministrativo presso la Prefettura, oggetto del successivo ricorso per motivi aggiunti. Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, il Collegio ha rilevato che il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale, privo di un interesse concreto e attuale all'immediata autonoma impugnazione. Ha inoltre evidenziato che la domanda avverso il silenzio della Prefettura è stata inserita in un giudizio ordinario di annullamento concernente atti adottati dalla Questura e che l'amministrazione autrice del silenzio è diversa da quella che ha adottato gli atti già impugnati. Il TAR si è riservato ogni valutazione sull'ammissibilità dell'iniziativa processuale, rinviando la causa alla camera di consiglio del 24 giugno 2026 per il rispetto dei termini a difesa, poiché il secondo ricorso per motivi aggiunti era stato depositato il 21 aprile 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il periculum in mora può ritenersi venuto meno quando la situazione dedotta in sede cautelare è oggetto di un procedimento amministrativo ancora pendente e tale procedimento assicura, allo stato, la prosecuzione dell'istruttoria amministrativa rilevante per la posizione del ricorrente.
  • Il preavviso di rigetto previsto nell'ambito del procedimento amministrativo è un atto endoprocedimentale e, in assenza di un interesse concreto e attuale, non è autonomamente impugnabile prima dell'adozione del provvedimento conclusivo.
  • L'inserimento, mediante motivi aggiunti, di una domanda avverso il silenzio serbato da un'amministrazione diversa da quella autrice degli atti impugnati nel ricorso principale può porre una specifica questione di ammissibilità processuale, da valutare nel rispetto del contraddittorio e dei termini a difesa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.