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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 205 - Comm. Trib. Prov. Palermo

Natura della violazione in caso di trasmissione tardiva di dichiarazioni fiscali

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente è stato sanzionato per la tardiva trasmissione telematica di più modelli differenti di dichiarazione fiscale (non presentati come un unico file contenente più dichiarazioni). Il ricorrente ha contestato le sanzioni invocando la natura "formale" della violazione e la conseguente applicabilità dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997, chiedendo quindi una diversa qualificazione/quantificazione delle sanzioni

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la tardiva trasmissione telematica di più modelli differenti, quando non effettuata come un unico file contenente più dichiarazioni, non possa essere qualificata come violazione meramente "formale". Di conseguenza ha escluso l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 D.Lgs. 472/1997 e ha confermato l'irrogazione delle sanzioni riferite alle singole trasmissioni tardive (ovvero ha dato ragione all'Amministrazione resistente)

Norme richiamate

  • art. 12 D.Lgs 472/1997

    L'art. 12 è stato interpretato in modo restrittivo: il cumulo giuridico non è applicabile quando le violazioni consistono in tardive trasmissioni di distinti modelli di dichiarazione (e non in un'unica trasmissione contenente più dichiarazioni). In tali casi le violazioni non sono considerate "formali" riconducibili a un unico fatto o a un'unica modalità omissiva idonea a consentire il cumulo agevolato

Massime di principio

  • La tardiva trasmissione separata di più modelli di dichiarazione deve essere trattata come violazioni distinte e non come mera formalità; pertanto non si applica automaticamente il cumulo giuridico dell'art. 12 D.Lgs. 472/1997
  • Se le dichiarazioni sono inviate come un unico file che contiene più dichiarazioni, sussistono maggiori possibilità di qualificare l'evento come unitario e, a seconda dei casi, valutare l'applicabilità dell'art. 12; va quindi verificata la concreta modalità di trasmissione
  • Per ottenere una riduzione o un diverso trattamento sanzionatorio il contribuente deve provare che le violazioni derivano da un unico fatto oppure che hanno natura meramente formale (es. errore procedurale senza incidenza sostanziale), documentando cause di forza maggiore o gravi problemi tecnici verificatisi al momento dell'invio
  • In presenza di più violazioni distinte, valutare eventuali profili di concorso materiale tra gli illeciti, termini di notificazione e modalità di calcolo delle sanzioni al fine di impugnare le singole contestazioni quando opportuno
  • Consigli pratici: conservare tutta la documentazione di trasmissione telematica (ricevute, log, segnalazioni di malfunzionamento), preferire quando possibile la trasmissione aggregata consentita dalla normativa e, in caso di contestazione, contestare puntualmente la qualificazione della violazione come non formale

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