Cassazione Penale, Sentenza n. 15913/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa continuata e aggravata, deducendo: (1) applicazione illegittima dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7, contestata come riferita al reato continuato e dunque indebitamente incidente sulla misura della pena complessiva; (2) diniego delle attenuanti generiche nonostante confessione e parziali restituzioni; (3) vizi nella dosimetria della pena e violazione del divieto di reformatio in peius per un ricalcolo della continuazione interno operato dalla Corte d'Appello; il difensore chiedeva anche, in subordine, annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante (tenuto conto dell'entità delle somme e della natura del danno come risparmio/investimento tradito), ha considerato il diniego delle attenuanti generiche valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità purché non contraddittoria, e ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius chiarendo che il dispositivo di primo grado già aveva qualificato i reati come 'unificati dal vincolo della continuazione' e che la Corte d'Appello si è limitata a esplicitare e rettificare il calcolo della pena. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 c.p. (aggravanti)
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in relazione alla rilevanza delle somme sottratte e alla particolare gravità del danno per le vittime (risparmi/investimenti), giustificando così l'aumento della pena
art. 568, comma 4, c.p.p. (interesse ad impugnare)
«in tema di impugnazioni, l'interesse richiesto dall'art. 568 comma quarto, cod. proc. pen., sussiste solo se il gravame sia idoneo a determinare, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente»
Usata per escludere l'interesse del ricorrente a censurare un'aggravante riferita a reato satellite quando tale censura non può modificare in concreto la determinazione finale della pena
art. 133 c.p. (attenuanti generiche)
La valutazione delle attenuanti generiche è qualificata come giudizio di fatto del giudice del merito; è insindacabile in Cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi considerati (p.es. persistenza del fatto, confessione, restituzioni)
Massime di principio
- La contestazione dell'applicazione di un'aggravante ha rilevanza in cassazione solo se può effettivamente incidere sul regime sanzionatorio finale; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse (art. 568 c.p.p.).
- Le decisioni del giudice di merito circa il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche sono giudizi di fatto difficilmente rimediabili in Cassazione, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria (art. 133 c.p.).
- Il divieto di reformatio in peius impedisce peggioramenti della posizione dell'imputato in appello soltanto quando l'assetto processuale non consenta una modifica sfavorevole; se il dispositivo di primo grado già ricomprendeva la qualificazione (es. continuazione), l'appello che chiarisce o completa il calcolo della pena non costituisce automaticamente una reformatio in peius.
- Errori aritmetici o oscure indicazioni nel calcolo della pena vanno contestati dimostrando l'effettivo pregiudizio e l'incidenza sul risultato definitivo; la semplice censura formale senza prova dell'effetto pratico può risultare inammissibile.
- Nelle impugnazioni è utile dimostrare sempre l'interesse concreto e l'effetto pratico dell'annullamento richiesto (p.es. riduzione della pena o estinzione del reato), e sostenere con chiarimenti probatori le circostanze attenuanti (confessione, restituzione) per renderle apprezzabili dal giudice di merito e dalla Corte di legittimità.
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