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Sentenza

Sentenza n. 603/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona Sez. Lavoro n. 449/2024;

Giustizia amministrativa202600190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 449/2024, relativa all'assegnazione delle somme spettanti per il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 449/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata all'Amministrazione. La pronuncia aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali ad assegnargli le somme spettanti per gli anni scolastici individuati nella sentenza, oltre alla metà delle spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale, senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi, dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e concluda l'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto al ricorrente il diritto al beneficio previsto da tale disposizione e alle somme corrispondenti.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso per l'ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per l'ottemperanza di una sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all'Amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo detrarre le somme eventualmente già corrisposte.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza per il caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, prevedendo l'attivazione del commissario su istanza del creditore.
  • L'Amministrazione che non contesta l'inadempimento e non adempie al giudicato prima della proposizione del ricorso deve essere condannata alle spese del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenzialeSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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