Sentenza n. 5756/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza n. -OMISSIS- volta al rilascio del permesso di soggiorno; nonché per la declaratoria dell’obbligo di conclusione del relativo procedimento amministrativo con provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il ricorso è stato notificato il 4 giugno 2026 e depositato il 22 giugno 2026. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che il permesso richiesto fosse per motivi familiari. In udienza il TAR ha inoltre prospettato, ai sensi dell'art. 73, comma 4, c.p.a., la possibile irricevibilità per tardivo deposito. Il ricorrente non ha indicato nel ricorso la tipologia del permesso richiesto e ha prodotto soltanto la ricevuta del fotosegnalamento del 2 luglio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardivo deposito: nel rito sul silenzio i termini processuali sono dimezzati, salvo quelli per la notificazione; il termine di deposito previsto dall'art. 45, comma 1, c.p.a. era quindi di 15 giorni dalla data in cui l'ultima notificazione si era perfezionata anche per il destinatario. Poiché la notificazione si era perfezionata per l'amministrazione il 4 giugno 2026 e il deposito è avvenuto il 22 giugno 2026, il termine era scaduto. Il ricorso è stato dichiarato comunque inammissibile anche perché, se il titolo richiesto era un permesso per motivi familiari, la controversia sulla pretesa sostanziale appartiene alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di diritto soggettivo; il rito sul silenzio non crea un'ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa. Inoltre, la mancata indicazione della tipologia di permesso e la sola produzione della ricevuta di fotosegnalamento non consentivano di identificare la pretesa sostanziale, rendendo il ricorso generico. Spese compensate per le peculiari connotazioni della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 3, c.p.a.
al rito previsto in materia di silenzio, di cui all’art. 117 e ss c.p.a., si applica l’art. 87, comma 3, c.p.a., per il quale sono dimezzati tutti i termini processuali, tranne quelli per la notificazione del ricorso principale, di quello incidentale e dei motivi aggiunti
Nel rito sul silenzio sono dimezzati tutti i termini processuali, ad eccezione dei termini per la notificazione del ricorso principale, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
art. 45, comma 1, c.p.a.
è pertanto dimezzato anche il termine ordinario di deposito del ricorso, di cui all'art. 45, comma 1, c.p.a., da intendersi ridotto da 30 a 15 giorni, decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto processuale si è perfezionata anche per il destinatario
Nel rito sul silenzio il termine ordinario di 30 giorni per il deposito del ricorso è ridotto a 15 giorni e decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione anche per il destinatario.
art. 117 c.p.a.
la possibilità di contestare davanti al giudice amministrativo il silenzio serbato dall’amministrazione costituisce, uno strumento processuale che non determina un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, dovendosi avere riguardo invece, in ordine al riparto, alla pretesa sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia amministrativa
L'azione contro il silenzio è uno strumento processuale e non attribuisce di per sé giurisdizione al giudice amministrativo: il riparto va determinato in base alla natura della pretesa sostanziale cui si riferisce l'inerzia.
art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998
nel caso di permesso per motivi familiari la giurisdizione spetta al giudice ordinario secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 6, del TUI, involgendo posizioni di diritto soggettivo
Le controversie relative al permesso di soggiorno per motivi familiari appartengono alla giurisdizione ordinaria, perché riguardano posizioni di diritto soggettivo.
art. 73, comma 4, c.p.a.
alla camera di consiglio del 23 settembre 2026, il collegio ha dato avviso ex art. 73, comma 4, c.p.a., della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito rispetto al termine dimidiato previsto per il rito in materia di silenzio
Il collegio ha dato alle parti avviso della questione di irricevibilità rilevata d'ufficio, consentendone la trattazione nel contraddittorio.
Massime di principio
- Nel rito avverso il silenzio, il termine di deposito del ricorso è dimezzato da 30 a 15 giorni; il termine decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione anche per il destinatario, mentre i termini per la notificazione del ricorso principale, incidentale e dei motivi aggiunti restano esclusi dal dimezzamento.
- L'azione contro il silenzio non determina, in quanto tale, la giurisdizione del giudice amministrativo: il riparto dipende dalla natura della posizione sostanziale coinvolta dall'inerzia. Le controversie relative al permesso di soggiorno per motivi familiari, involgendo diritti soggettivi, appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- La mancata indicazione della tipologia di permesso richiesta, non supplita dalla produzione della sola ricevuta di fotosegnalamento, può rendere generico il ricorso contro il silenzio quando non consente di individuare la pretesa sostanziale e la giurisdizione.
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