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Ordinanza

Ordinanza n. 58/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 02574/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione III, che aveva in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto il ricorso contro la declaratoria di inefficacia della CILA e il conseguente ordine di ripristino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo emerge che la controversia riguarda la declaratoria comunale di inefficacia della CILA, posta a presupposto di un ordine di ripristino. In sede cautelare l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato in parte irricevibile e in parte respinto il ricorso, sostenendo implicitamente l'insussistenza della lesività immediata della declaratoria di inefficacia o comunque la fondatezza delle doglianze contro tale atto e contro il conseguente ordine di ripristino. Gli specifici motivi d'appello non sono riportati nel testo.

La decisione

Il CGARS, con valutazione propria della fase cautelare e a un primo sommario esame, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Ha ritenuto che le doglianze dell'appellante non apparissero assistite da profili di fondatezza, considerando lesiva la declaratoria di inefficacia della CILA: tale lesività imponeva alla parte privata una tempestiva impugnazione. La declaratoria costituiva inoltre il presupposto dell'ordine di ripristino. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione dell'assenza di difese scritte del Comune di Palermo.

Massime di principio

  • La declaratoria amministrativa di inefficacia della CILA, quando costituisce il presupposto di un ordine di ripristino, è atto lesivo immediatamente impugnabile; il privato interessato deve contestarla tempestivamente, senza attendere necessariamente l'adozione o l'esecuzione della misura ripristinatoria conseguente.
  • Nella fase cautelare d'appello, la sospensione della sentenza può essere negata quando, a un primo sommario esame, le doglianze non presentino apprezzabili profili di fondatezza e l'atto presupposto risulti lesivo e non tempestivamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelareTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

Testo integrale

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