Cassazione Penale, Sentenza n. 834/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) per un tamponamento mortale del 3/8/2015. Il ricorso lamenta: I) illogicita' e travisamento della prova in ordine alle testimonianze e alla dinamica (tamponamento vs urto trasversale); II) omessa o carente valutazione della consulenza tecnica di parte Rafanelli e contraddizioni nella consulenza Santini; III) errata valorizzazione del silenzio/assenza dell'imputato e violazione della presunzione di innocenza; IV) violazione del principio di correlazione dell'imputazione e vizi nell'esame del consulente; V) insufficiente motivazione nel rigetto delle attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure fossero, in gran parte, generiche, confuse o riconducibili a un diverso apprezzamento della prova non sindacabile in sede di legittimita'. E' richiamata la 'doppia conforme' (motivazioni di primo e secondo grado formano un corpo unico) e il limite del sindacato della Cassazione sulle valutazioni probatorie. Inoltre il ricorso non rispettava il principio di autosufficienza (omessa allegazione della c.t.p. Rafanelli). Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma sostanziale invocata per l'addebito di omicidio colposo: la Corte ha ritenuto provato il nesso causale tra la condotta di guida (tamponamento) e la morte.
art. 141, comma 2, cod. strada
art. 141, comma 2, cod. strada
Violazione della disciplina della circolazione (omesso controllo del veicolo davanti a un ostacolo) ricompresa nella ricostruzione dell'accusa e ritenuta coerente con la sentenza.
art. 133 cod. pen.
Criteri per il riconoscimento delle attenuanti generiche: decisione del giudice di merito discrezionale e insindacabile in Cassazione se non illogica o contraddittoria.
art. 149 disp. att. cod. proc. pen.
art. 149 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina che limita l'uso di dichiarazioni di terzi riportate dal consulente (testimonianze de relato); la Corte ha ritenuto la censura relativa non idonea a incidere sulla decisione.
Principio della presunzione di innocenza (Cost.)
Richiamato dal ricorrente a tutela dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto invece che le risultanze probatorie nei due gradi di merito fossero sufficienti e congruamente motivate.
Massime di principio
- In cassazione non e' consentito riformulare la valutazione della prova operata dai giudici di merito quando la motivazione e' congrua e convincente; le critiche che chiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- La c.d. 'doppia conforme' (conferma della condanna in primo e secondo grado) rafforza la tenuta della ricostruzione fattuale e rende piu' difficile il sindacato di legittimita'.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone di allegare gli atti essenziali (es. consulenze tecniche) se se ne deduce la rilevanza; l'omissione puo' determinare inammissibilita'.
- Le censure vaghe, generiche o scarsamente intelligibili non sono ammesse: il ricorso deve specificare in che modo la violazione normativa o il vizio di motivazione abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa.
- Il diniego o il riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalita' del giudice del merito; la Cassazione interviene solo per motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Per rilevare vizi procedurali nell'esame di consulenti o testimoni e' necessario dimostrare la concreta incidenza di tali vizi sulla decisione; la mera segnalazione formale spesso non e' sufficiente.
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