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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21119/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello contro la sentenza di condanna del Tribunale di Lecce. Il motivo centrale era che la Corte territoriale aveva negato la proroga di 15 giorni del termine d'impugnazione prevista per il difensore dell'imputato "giudicato in assenza", ritenendo che l'imputato dovesse essere considerato presente in virtù di una procura speciale utilizzata per richiedere il rito abbreviato. Il ricorrente ha invece dedotto che la procura speciale era stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della norma che considera "presente" l'imputato rappresentato da procuratore speciale (art.420, comma 2‑ter c.p.p.), e che quindi si doveva applicare la previgente disciplina che considerava l'imputato assente, con conseguente diritto alla proroga di 15 giorni prevista dall'art.585 c.1‑bis c.p.p.; alla luce delle date rilevanti (assenza dichiarata il 26/09/2022, entrata in vigore della riforma 30/12/2022, sentenza 23/03/2023, appello depositato 21/04/2023) l'appello risultava tempestivo.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo che l'art.420 c.2‑ter c.p.p. non fosse applicabile quando l'assenza dell'imputato era stata dichiarata anteriormente all'entrata in vigore della riforma (30/12/2022). Ha altresì ricordato che l'art.585 c.1‑bis (l'aumento di 15 giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza) si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; poiché nella fattispecie l'assenza era stata dichiarata il 26/09/2022 (prima della riforma) e la sentenza era del 23/03/2023 (dopo la riforma), il difensore aveva diritto alla proroga di 15 giorni. Pertanto l'appello depositato il 21/04/2023, entro il termine prorogato al 22/04/2023, è risultato tempestivo. L'ordinanza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Lecce per il prosieguo del giudizio. Decisione resa in data 14/05/2026.

Norme richiamate

  • art. 420, comma 2‑ter, cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs. 10.10.22 n.150 (riforma Cartabia)

    La Corte ha ritenuto che la norma che considera "presente" l'imputato rappresentato da procuratore speciale non si applica ai procedimenti in cui l'assenza era già stata dichiarata prima dell'entrata in vigore della riforma (30/12/2022), in virtù della disciplina transitoria (art.89 D.Lgs.150/2022).

  • art. 585, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 33 c.1 lett. f) del D. Lgs. 10.10.22 n.150

    La disposizione che concede un aumento di 15 giorni del termine d'impugnazione per il difensore dell'imputato giudicato in assenza si applica alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma; se l'imputato è da considerarsi "giudicato in assenza" secondo la normativa anteriore (perché l'assenza era stata dichiarata prima della riforma), allora il difensore ha diritto alla proroga.

  • art. 89 D. Lgs. 10.10.22 n.150 (norme transitorie)

    art. 89 comma 1 e comma 3 (disciplinano l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti pendenti)

    Le disposizioni transitorie stabiliscono che, quando l'assenza era già stata dichiarata prima dell'entrata in vigore della riforma, continuano ad applicarsi le norme precedenti in materia di assenza; inoltre l'applicazione di nuove disposizioni procedurali può essere limitata alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore.

  • art. 581 c.1‑bis cod. proc. pen.

    citato dalla Corte territoriale nel suo ragionamento (ma la Cassazione si è riferita soprattutto all'art.585 c.1‑bis)

    Menzi one della norma usata dalla Corte territoriale per motivare la mancata applicazione della proroga; la Corte di legittimità ha comunque risolto la questione mediante la corretta lettura delle norme transitorie e dell'art.585 c.1‑bis.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))

    norme indicate come base della censura di legittimità

    Il ricorso denunciava violazione di norme processuali e vizio di motivazione ai sensi delle lettere indicate dall'art.606, dando legittimità alla valutazione di legittimità della decisione impugnata.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Per determinare se una norma processuale di riforma si applica va valutato non solo il momento della sentenza, ma anche il momento in cui l'evento processuale rilevante (es. dichiarazione di assenza) è stato accertato: le norme transitorie possono escludere l'applicazione delle nuove regole se l'evento è antecedente all'entrata in vigore.
  • La proroga dei termini per impugnare prevista per i difensori di imputati "giudicati in assenza" si applica solo alle sentenze contemplate dalla norma transitoria: verificare sempre la data di entrata in vigore della riforma e la data della sentenza.
  • La presenza in atti di una procura speciale non è automaticamente decisiva per qualificare la presenza dell'imputato se la norma che attribuisce tale efficacia è entrata in vigore successivamente e le transitorie la escludono per i casi in cui l'assenza era già stata dichiarata.
  • Nel calcolo dei termini d'impugnazione è fondamentale applicare le regole e le disposizioni transitorie in combinato disposto; in caso di dubbio è consigliabile dedurre tempestivamente la violazione e allegare documentazione che attesti le date rilevanti (udienza in cui è stata dichiarata l'assenza, data di rilascio di eventuali procure, data della sentenza).
  • Se una Corte territoriale dichiara un'impugnazione tardiva, può essere utile verificare e, se opportuno, impugnare la decisione invocando la corretta applicazione delle norme transitorie e la qualificazione formale dell'assenza/presenza.
  • Per i difensori: conservare e documentare chiaramente la data di rilascio di procure e le comunicazioni procedurali, e calcolare i termini avendo cura di considerare eventuali proroghe previste dalla legge per specifiche ipotesi (es. rappresentanza dell'imputato giudicato in assenza).

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