Sentenza n. 390/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento della Questura di Milano n. 0356857/2025 Imm. del 26.08.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dalla Questura di Milano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato sulla pericolosità sociale desunta da una condanna del Tribunale di Milano alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 c.p. Il ricorso deduceva, in particolare, l'irrilevanza della condanna, anche perché non definitiva e accompagnata dalla sospensione condizionale della pena; la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; e l'erroneità della valutazione amministrativa della pericolosità sociale, in considerazione anche dello svolgimento di attività lavorativa quale indice di inserimento sociale. In via preliminare, il Collegio aveva rilevato un possibile profilo di inammissibilità relativo alla procura alle liti, ma ha ritenuto di poter prescindere da tale questione, decidendo il ricorso nel merito. La difesa erariale si è costituita depositando documenti, senza articolare memorie.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., respingendo il ricorso perché infondato. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla condanna per violenza sessuale, quale elemento idoneo a fondare la valutazione di pericolosità sociale dello straniero. La Questura non si è limitata a richiamare la condanna, ma ha valutato autonomamente i fatti sottostanti, ravvisando un'indole violenta, il mancato rispetto delle norme e delle regole di convivenza civile e una lesione dei valori fondamentali della persona. La sospensione condizionale della pena e il mancato passaggio in giudicato della sentenza penale sono stati ritenuti irrilevanti in sede amministrativa, poiché costituiscono effetti penali e non impediscono una autonoma valutazione amministrativa della pericolosità sociale. È stata esclusa la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, in quanto, in presenza di una condanna per un reato ostativo contemplato dall'art. 4 d.lgs. 286/1998, l'Amministrazione sarebbe tenuta ad adottare un atto dovuto e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un diverso esito. Lo svolgimento di attività lavorativa non è stato ritenuto sufficiente a escludere la pericolosità sociale né a inficiare la motivazione del diniego; il Collegio ha inoltre valorizzato l'assenza di uno stato di indigenza quale ulteriore elemento negativo nella valutazione della personalità. Le spese sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare, quando il contraddittorio è integro e la causa è matura per la decisione.
art. 609 c.p.
La condanna per il reato di violenza sessuale costituisce, secondo il giudice, elemento idoneo a fondare la valutazione amministrativa di pericolosità sociale dello straniero.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l'invalidità del provvedimento quando, in presenza di un reato ostativo, l'Amministrazione è tenuta ad adottare un atto dovuto e la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare l'esito.
art. 4 d.lgs. 286/1998
La condanna per un reato ostativo consente l'adozione del diniego del titolo di soggiorno secondo il giudice, senza che la mancata partecipazione procedimentale possa incidere sull'esito vincolato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diniego o la revoca del permesso di soggiorno possono essere fondati sulla condanna dello straniero per il reato di violenza sessuale, quale elemento idoneo a dimostrare la pericolosità sociale, anche quando l'Amministrazione proceda a una autonoma valutazione dei fatti posti a fondamento della condanna.
- In sede amministrativa, la sospensione condizionale della pena e il mancato passaggio in giudicato della sentenza penale non impediscono la valutazione della pericolosità sociale dello straniero, trattandosi di effetti rilevanti sul piano penale ma non preclusivi dell'autonomo apprezzamento amministrativo.
- L'omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 non determina l'invalidità del diniego del permesso di soggiorno quando la condanna riguarda un reato ostativo e l'Amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento dovuto, sicché la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- Lo svolgimento di attività lavorativa e il conseguente inserimento sociale non escludono automaticamente la pericolosità sociale desunta da una condanna per violenza sessuale, né rendono di per sé insufficiente la motivazione del diniego.
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