Sentenza del 22/11/2018 n. 2694 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - divisione tra coeredi - cessione di quota - alterazione di tipo soggettivo - è tale - acquisizione di nuovi beni alla massa dividenda - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che la cessione della quota di un coerede agli altri non introduce nuovi beni nella massa dividenda e non modifica l'oggetto della comunione. Essa determina esclusivamente una variazione soggettiva dei titolari. Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del d.P.R. 131/1986, la massa dei beni deve essere considerata come un'unica comunione di origine successoria ai fini della tassazione della divisione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento ai fini dell'imposta di registro della divisione tra coeredi quando uno di essi cede la propria quota agli altri. Si doveva stabilire se tale cessione comportasse l'acquisizione di nuovi beni nella massa da dividere, con conseguente diversa qualificazione fiscale dell'operazione, oppure se producesse soltanto una variazione soggettiva dei partecipanti alla comunione ereditaria.
Norme richiamate
Art. 34, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La massa di tali beni deve essere considerata come un'unica comunione e di origine successoria.
Quando la composizione oggettiva della massa ereditaria resta invariata, la cessione della quota tra coeredi rappresenta soltanto una modifica soggettiva dei partecipanti e non comporta l'acquisizione di nuovi beni. La divisione va quindi tassata considerando l'intera massa come un'unica comunione ereditaria.
Massime di principio
- La cessione della quota ereditaria tra coeredi non equivale, ai fini dell'imposta di registro, all'ingresso di nuovi beni nella comunione se i beni da dividere rimangono gli stessi.
- Per distinguere una variazione soggettiva da una modifica oggettiva occorre verificare se siano stati aggiunti beni estranei alla massa ereditaria originaria.
- Quando cambia soltanto la titolarità delle quote, senza ampliamento della massa, la comunione mantiene natura unitaria e origine successoria.
- Nelle divisioni ereditarie, la qualificazione fiscale deve concentrarsi sulla composizione oggettiva della massa e non soltanto sulla modifica dei soggetti partecipanti.
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