Cassazione Penale, Sentenza n. 28549/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma d'appello della condanna per truffa (art. 640 c.p., con aggravante art. 61 n.5 c.p.). Denuncia manifesta illogicità e travisamento della prova: sostiene che la Corte ha errato nel ritenere che le generalità intestate al conto corrente e l'utilizzo di una mail collegabile al ricorrente dimostrino la sua responsabilità, evidenziando che non è stato prodotto il documento d'identità utilizzato dal truffatore e che il ricorrente non ha denunciato lo smarrimento/furto dei documenti; contesta inoltre la qualificazione dell'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. ritenendo che la vittima abbia potuto agevolmente verificare la frode. Invoca inoltre violazioni di legge e l'erroneo uso degli artt. 192 e 533 (richiamati nel ricorso) e chiede in subordine una pronuncia di non luogo a procedere ex art. 530, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere, in gran parte, una riproposizione di censure di merito e una richiesta di rivalutazione dei fatti già valutati in appello. Ha ritenuto che le doglianze attinenti alla ricostruzione fattuale intendessero trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di fatto. La Suprema Corte ha ritenuto congrua la valutazione probatoria della Corte territoriale (elementi ritenuti rilevanti: uso di un indirizzo email in uso al ricorrente, conto corrente intestato con le sue generalità e ricorrenza delle stesse generalità in analoghe truffe, assenza di denunce di smarrimento/furto o di furto d'identità), e ha considerato corretta l'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Restano quindi efficaci la sentenza di appello (condanna a 1 anno e 9 mesi di reclusione e euro 1.200,00 di multa per truffa aggravata) e la precedente sentenza di primo grado.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che incrimina la truffa: la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la fattispecie sulla base di un compendio indiziario coerente; la Cassazione non ha riesaminato il fatto ma ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito.
art. 61 n. 5 cod. pen.
Aggravante per aver approfittato di circostanze che ostacolano la privata difesa; la Corte territoriale ha ritenuto applicabile l'aggravante per l'uso della rete/internet che ha reso difficoltose le verifiche della vittima, valutazione confermata dalla Cassazione.
art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per vizio di motivazione o manifesta illogicità; la Cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà contestazioni di merito non ammissibili in sede di legittimità.
art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen.
Motivo volto a denunciare inosservanza e erronea applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto le censure pretestuose rispetto alla ricostruzione dei fatti e quindi non idonee ad integrare il sindacato di legittimità.
artt. 192 e 533 cod. pen.
artt. 192 e 533 cod. pen.
Norme richiamate nel ricorso dall'imputato (come presunta inosservanza/erronea applicazione); la Corte ha ritenuto che le censure correlate fossero, in realtà, contestazioni della valutazione probatoria e non profili di diritto suscettibili di sindacato in Cassazione.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che consente l'assoluzione quando non risulta provata la fattispecie; il ricorrente invocava tale pronuncia per l'insufficienza della prova, ma la Cassazione ha ritenuto che la richiesta si fondasse su una rivalutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito e quindi inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha applicato tale articolo disponendo il pagamento delle spese e, per profili di colpa, l'ammenda a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito: se il ricorso ripropone contestazioni di fatto già esaminate in appello e si limita a chiedere una diversa valorizzazione delle prove, sarà dichiarato inammissibile.
- Perché un ricorso per vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) sia ammissibile è necessario dimostrare vizi logici o giuridici evidenti nella motivazione, non semplici alternative interpretative o congetture non fondate sui fatti processuali.
- Un compendio indiziario coerente, composto da più elementi convergenti (es. uso di email riconducibile, intestazione di conto con le stesse generalità, assenza di denunce di furto d'identità e assenza di spiegazioni plausibili), può essere ritenuto sufficiente dal giudice di merito; la Cassazione verifica la congruità logica ma non rievoca il giudizio di fatto.
- L'aggravante ex art. 61 n.5 c.p. trova applicazione quando l'uso di strumenti a distanza (internet, posta elettronica) determina una concreta difficoltà per la vittima nel verificare l'identità dell'interlocutore e nel provare o recuperare il danno, e la sua applicazione è valutata in relazione al contesto concreto.
- La mancata tempestiva denuncia di smarrimento/furto dei documenti o di usurpazione d'identità può avere rilievo probatorio e indebolire l'ipotesi della mera sottrazione dell'identità a terzi, se non accompagnata da spiegazioni plausibili.
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