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Ordinanza

Ordinanza n. 54/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento A-ai sensi dell'art.29 c.p.a., l'annullamento del Prot.n.193/2022 del 07.01.2022 - Riscontro nota del 02/12/2021 (Prot. comunale n.11.453 del 09/12/2021), comprensivo dei suoi allegati e, precisamente, a)riscontro pec 18.03.2021; b)determinazione di incarico - Area Tecnica - n.119 del 10.10.2015; c)deposito frazionamento; d)modello unico catastale; e)relazione, consistente nel diniego opposto alla richiesta di annullamento e/o revoca del tipo di frazionamento eseguito dal Comune di Monte Roberto inaudita altera parte e coattivamente in riferimento al richiamo di cui all'art.30, comma 5, D.P.R. n.380/2001 e, comunque, di tutti gli atti preparatori strumentali di quelli sopra impugnati, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ognuno di essi richiamati, pur se non espressamente elencati, purchè effettivamente lesivi dei diritti e degli interessi dei ricorrenti, nonché tutti quelli meramente consequenziali, come per legge; B-ai sensi dell'art.31, comma 3, c.p.a. e dell'art.34, comma 1, lett.c) ed e), c.p.a. in riferimento all'art.117 c.p.a., previo accertamento della fondatezza della pretesa dedotta dagli istanti nella diffida con contestuale messa in mora del 02.12.2021, la condanna del Comune di Monte Roberto alla revoca e/o all'annullamento del Prot.n.193/2022 e, in modo specifico, del frazionamento, comprensivo del modello unico catastale, eseguito nel 2016 sulla proprietà dei Sigg.ri Mancini Nadia e Radiciotti Vincenzo, inaudita altera parte e coattivamente ai sensi dell'art.30, comma 5, D.P.R. n.380/2001 in assenza dei presupposti e delle condizioni di legge per farvi luogo; e, in ogni caso, ferma restando la domanda proposta sub A), eventualmente anche in subordine, rispetto alla sola richiesta di cui al punto B) che precede ed eventualmente in sostituzione di quest'ultima, C-ai sensi dell'art.31, comma 3, c.p.a. e dell'art.34, comma 1, lett.c) ed e), c.p.a. in riferimento all'art.117 c.p.a., accertare, o ai sensi dell'art.30, comma 4, primo periodo, c.p.a. ovvero anche d'ufficio, ai sensi dell'art.31, comma 4, secondo periodo, c.p.a., la nullità del Prot.n.193/2022 2022 e, in modo specifico, del frazionamento, comprensivo del modello unico catastale, eseguito nel 2016 sulla proprietà dei Sigg.ri Mancini Nadia e Radiciotti Vincenzo con conseguente condanna del Comune di Monte Roberto alla revoca e/o all'annullamento oggetto della diffida con contestuale messa in mora a cura degli istanti in data 02.12.2021 nonché, comunque, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett.c), all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio oltre che, ai sensi dell'art.34, comma 1, lett.e), disponendo le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, compresa la nomina di un Commissario ad Acta,

Giustizia amministrativa202200083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale di annullamento o revoca del frazionamento catastale eseguito nel 2016 d'ufficio e coattivamente sulla proprietà privata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il riscontro comunale con cui è stata respinta la richiesta di annullamento e/o revoca del frazionamento, comprensivo del modello unico catastale, eseguito dal Comune nel 2016 sulla loro proprietà, richiamando l'art. 30, comma 5, d.P.R. n. 380/2001. Hanno inoltre chiesto, mediante azione avverso il silenzio e domanda di accertamento, la condanna del Comune all'annullamento o alla revoca degli atti e l'accertamento della loro nullità, deducendo l'assenza dei presupposti e delle condizioni di legge per l'esecuzione d'ufficio e coattiva del frazionamento. Il ricorso è stato proposto anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Conservatoria dei registri immobiliari di Ancona, dell'Agenzia delle Entrate - Territorio di Ancona e del tecnico incaricato, non costituiti in giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento, revoca, accertamento della nullità o condanna. Ritenuta l'opportunità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, ha disposto incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando all'amministrazione intimata di depositare al più presto una relazione dettagliata e aggiornata sulla vicenda, nonché ogni altro atto o documento ritenuto utile ai fini del giudizio. L'ordinanza ha quindi natura interlocutoria e non esprime una valutazione conclusiva sulla legittimità del frazionamento o del diniego comunale.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    Indicato quale base dell'azione di annullamento proposta contro il riscontro comunale e gli atti connessi.

  • art. 30, comma 5, d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato quale fondamento normativo dell'operazione di frazionamento eseguita dal Comune e quale parametro rispetto al quale i ricorrenti contestano l'esistenza dei presupposti e delle condizioni di legge.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per le domande di accertamento e di condanna collegate alla diffida e messa in mora.

  • art. 31, comma 4, secondo periodo, c.p.a.

    Richiamato dai ricorrenti per chiedere anche d'ufficio l'accertamento della nullità dell'atto impugnato e del frazionamento.

  • art. 34, comma 1, lettere c) ed e), c.p.a.

    Richiamato per ottenere misure di tutela della situazione giuridica dedotta e misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 117 c.p.a.

    Richiamato in relazione all'azione avverso il silenzio e alle domande di condanna formulate dai ricorrenti.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Utilizzato dal TAR per ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e aggiornata sulla vicenda e degli ulteriori documenti utili alla decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene insufficienti gli elementi disponibili per definire la controversia, può disporre, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito da parte dell'amministrazione di una relazione aggiornata e dettagliata, accompagnata dagli atti e documenti utili ai fini della decisione.
  • L'ordinanza istruttoria che acquisisce una relazione amministrativa e ulteriore documentazione non definisce il merito delle domande di annullamento, revoca, nullità o condanna e non determina, di per sé, la prevalenza di una delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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