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Sentenza

Sentenza n. 4931/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del decreto pronunciato dal Ministro dell'Interno - Prefettura di Napoli e notificato in pari data del 25.08.2025, con il quale è stato comunicato all'odierno ricorrente la revoca del nulla osta prot.n.P-NA/L/Q/2023/110434 rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2021, e di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti.

Giustizia amministrativa202506388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 21 dicembre 2021, motivata dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto nel maggio 2023 un nulla osta per lavoro subordinato, era regolarmente entrato in Italia e, a causa dell'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell'indisponibilità del datore di lavoro originario, aveva chiesto un permesso per attesa occupazione o comunque il subentro di un nuovo datore di lavoro. Nel frattempo aveva stipulato plurimi contratti di lavoro agricolo, documentati mediante buste paga, CUD ed estratto contributivo INPS. La Prefettura aveva tuttavia revocato il nulla osta il 25 agosto 2025 per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando soprattutto la mancata considerazione dell'ingresso regolare, del considerevole tempo trascorso dal rilascio del nulla osta, dell'inerzia amministrativa e dell'effettivo inserimento lavorativo maturato nel frattempo, nonché della nuova occasione occupazionale tempestivamente rappresentata nel procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto rilevanti l'ingresso in Italia effettuato legittimamente sulla base del nulla osta del 2023, il lungo lasso temporale intercorso prima della revoca, l'inerzia dell'Amministrazione, non imputabile al ricorrente, e l'esistenza di una nuova concreta attività lavorativa presso un diverso datore di lavoro. Secondo il giudice, prima di revocare il nulla osta l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'inserimento sociale e lavorativo maturato medio tempore e verificare la possibilità di consentire la convocazione e la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro. L'Amministrazione non poteva irragionevolmente trasferire sullo straniero le conseguenze sfavorevoli del tempo trascorso durante la propria inerzia. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 21 dicembre 2021

    Il nulla osta al lavoro è stato rilasciato ai sensi di tale decreto; la decisione valorizza la posizione dello straniero entrato regolarmente in Italia sulla base del nulla osta e la necessità di considerare la sua situazione lavorativa sopravvenuta.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione revoca un nulla osta al lavoro per la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario, deve considerare se il ritardo nella convocazione e nella stipulazione sia imputabile allo straniero o dipenda dalla propria inerzia.
  • La revoca di un nulla osta al lavoro, adottata a considerevole distanza dal suo rilascio e dopo l'ingresso regolare dello straniero in Italia, richiede la valutazione dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato nel frattempo.
  • La documentata instaurazione di rapporti di lavoro con un diverso datore, rappresentata nel procedimento prima dell'adozione della revoca, impone all'Amministrazione di valutare la possibilità di consentire il subentro del nuovo datore e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, anziché procedere automaticamente alla revoca.
  • L'Amministrazione non può addossare allo straniero le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo quando tale decorso dipenda, in tutto o in parte, dalla propria inerzia procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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