Cassazione Civile, Ordinanza n. 34843/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS relativa ai contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 da una professionista. I giudici di merito avevano ritenuto il credito contributivo prescritto, individuando il dies a quo al 16 giugno 2009, data di scadenza del versamento, e valorizzando il fatto che la raccomandata di intimazione del pagamento fosse giunta solo il 1 luglio 2015. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo avverso la sentenza di appello; la controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività. La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente tale eccezione processuale e ha verificato che la sentenza impugnata era stata notificata il 12 aprile 2021, con conseguente scadenza del termine breve di sessanta giorni l'11 giugno 2021, mentre il ricorso risultava notificato solo il 1 ottobre 2021, quindi oltre termine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS per tardività, rilevando la proposizione oltre il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 325, comma 2, c.p.c.
Il termine breve per proporre impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza ed è di sessanta giorni.
art. 326, comma 1, c.p.c.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti della parte notificata.
art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore e il decreto di fissazione dell'adunanza camerale sono comunicati alle parti secondo il rito camerale previsto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Costituisce il parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza processuale dell'impugnante.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è stata notificata alla parte, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre da tale notificazione ed è inderogabilmente pari a sessanta giorni, salva diversa disciplina speciale.
- Il rispetto del termine di impugnazione è una condizione preliminare e assorbente di ammissibilità del ricorso: se il ricorso è notificato oltre il termine breve, deve essere dichiarato inammissibile senza esame del merito.
- La verifica della tempestività del ricorso va compiuta con riferimento alle date di pubblicazione della sentenza, notificazione della sentenza e notificazione dell'atto di impugnazione, confrontandole con il termine legale applicabile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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