Sentenza n. 195/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento 1) della concessione n. 16 dell’11 giugno 2015, rilasciata alla cooperativa controinteressata per una spiaggia libera attrezzata in località S. Agostino; 2) della deliberazione della Giunta municipale n. 87 del 26 marzo 2015 e della deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 25 marzo 2011 ivi richiamata; 3) ove occorra della determinazione dirigenziale n. 180/CTA del 14 maggio 2015; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Concessione demaniale marittima n. 16 dell’11 giugno 2015 per spiaggia libera attrezzata, nonché gli atti comunali presupposti relativi alla proroga e al rinnovo delle concessioni demaniali turistico-ricreative
Esito
Favorevole al ricorrente (imprenditrice concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la concessione rilasciata dal Comune di Gaeta a una cooperativa per una spiaggia libera attrezzata in località S. Agostino, insieme alla deliberazione di Giunta municipale n. 87 del 26 marzo 2015, alla deliberazione n. 67 del 25 marzo 2011 e alla determinazione dirigenziale n. 180/CTA del 14 maggio 2015. Ha dedotto, in particolare, l’illegittimità della deliberazione n. 87/2015 nella parte in cui prorogava la durata delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative, in contrasto con il diritto dell’Unione europea. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per omessa impugnazione della deliberazione n. 67/2011. La controinteressata ha eccepito l’improcedibilità, sostenendo che tutte le concessioni, compresa quella controversa, erano scadute il 31 dicembre 2023, e ha comunque contestato la fondatezza del ricorso. La ricorrente ha inoltre proposto domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha escluso l’inammissibilità derivante dalla mancata impugnazione della deliberazione n. 67/2011. Tale atto aveva efficacia limitata alle stagioni balneari successive e fino al 2015; la deliberazione n. 87/2015 costituiva quindi una nuova determinazione autonomamente impugnabile, anche perché introduceva ulteriori contenuti, tra cui la possibilità per i mini-concessionari di somministrare bevande in contenitori preconfezionati. Il Collegio ha inoltre qualificato la concessione impugnata come una nuova concessione, benché formalmente presentata come rinnovo: essa riguardava un’area diversa da quella precedentemente concessa, aveva durata di sei anni e seguiva una richiesta limitata alla stagione 2015. È stata respinta anche l’eccezione di improcedibilità: il giudice ha disapplicato le proroghe legislative automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime, comprese quelle previste dalla legge n. 118/2022 e dal decreto-legge n. 131/2024, perché contrastanti con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti indicati in motivazione, con annullamento degli atti impugnati secondo la portata risultante dalla decisione. La domanda risarcitoria è stata respinta: l’annullamento dell’atto illegittimo non comporta automaticamente il risarcimento, non essendo stata provata la spettanza certa del bene della vita, individuabile soltanto all’esito di una procedura competitiva aperta a tutti gli operatori interessati. La ricorrente non poteva pretendere neppure il rilascio di concessioni provvisorie come risarcimento in forma specifica. Inoltre, il danno non era stato adeguatamente allegato né quantificato. Le spese sono state compensate in ragione della parziale fondatezza del ricorso.
Norme richiamate
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Devono essere disapplicate perché contrastanti con l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE [...] tutte le disposizioni nazionali che hanno introdotto e continuano ad introdurre [...] le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
Le proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative devono essere disapplicate in quanto incompatibili con l’obbligo di selezione competitiva delle concessioni caratterizzate da scarsità delle risorse.
art. 49 TFUE
Devono essere disapplicate perché contrastanti [...] con l’art. 49 del T.F.U.E.
Il contrasto con la libertà di stabilimento costituisce ulteriore fondamento per la disapplicazione delle proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime.
art. 3 l. 118/2022
La proroga prevista dalla disposizione non può essere applicata perché incompatibile con il diritto dell’Unione europea.
art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 131/2024, conv. in l. 166/2024
Anche l’ulteriore proroga automatica e generalizzata introdotta dalla disposizione deve essere disapplicata per contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE.
art. 30 c.p.a.
Il risarcimento da illegittimo esercizio del potere amministrativo non consegue automaticamente all’annullamento dell’atto, ma richiede la prova della spettanza del bene della vita, del pregiudizio e dei relativi presupposti.
Massime di principio
- La deliberazione successiva che conferma o modifica indirizzi contenuti in un precedente atto temporalmente limitato costituisce una nuova determinazione autonomamente impugnabile; la mancata impugnazione dell’atto precedente non rende inammissibile il ricorso contro il nuovo atto.
- La qualificazione formale di un provvedimento come rinnovo non è decisiva: quando esso riguarda un’area diversa, introduce una nuova durata e presenta contenuti sostanzialmente nuovi, deve essere qualificato come nuova concessione.
- Le disposizioni nazionali che prevedono proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative devono essere disapplicate dal giudice amministrativo e dall’amministrazione quando contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE.
- L’annullamento di una concessione demaniale illegittimamente prorogata non attribuisce al ricorrente il diritto al rilascio della concessione né la certezza della spettanza del bene della vita: l’assegnazione deve avvenire mediante una procedura competitiva aperta a tutti gli operatori interessati.
- Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo non è una conseguenza automatica dell’annullamento; occorrono la prova della spettanza certa del bene della vita, l’allegazione specifica del pregiudizio e la sua quantificazione, anche quando sia richiesto il risarcimento in forma specifica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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