Cassazione Civile, Sentenza n. 1014/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Procura Generale ha chiesto e la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio in conseguenza della definizione e del pagamento delle rate da parte della contribuente. Le spese sono poste a carico di chi le ha anticipate. Non è stata pronunciata una decisione sul merito sostanziale della pretesa tributaria, essendosi estinto il processo per effetto della definizione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Clinica Latina impugnava una cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art.36‑bis del d.P.R. 600/1973. In primo grado il ricorso era stato respinto, in appello accolto; l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione. La contribuente chiedeva la definizione della lite ai sensi dell'art.6 del d.l.119/2018 (conv. L.136/2019). L'Agenzia aveva negato il condono sostenendo che l'atto impugnato fosse un atto di riscossione e non un atto impositivo; la contribuente impugnava tale diniego ai sensi del comma 12 dell'art.6. La Corte ha sospeso il processo per la definizione e la contribuente ha pagato le rate previste dalla procedura di definizione.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art.36‑bis
Norma richiamata quale base del controllo automatizzato delle dichiarazioni che ha originato la cartella di pagamento; utilizzata per motivare l'emissione dell'atto impositivo/di riscossione impugnato.
d.l. 119/2018, art.6 (conv. L.136/2019), comma 12
Prevede la possibilità di definizione agevolata delle liti tributarie. La Corte ha ritenuto ammissibile l'impugnazione del diniego di accesso alla definizione e ha disposto la sospensione del giudizio in vista della definizione; il pagamento delle rate previsto dalla definizione conduce, una volta effettuato, all'estinzione del processo.
Massime di principio
- La procedura di definizione prevista dall'art.6 d.l.119/2018 può essere utilizzata anche per controversie sorte su cartelle di pagamento derivanti da controlli automatizzati, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma.
- Il diniego dell'Agenzia di concedere la definizione motivato esclusivamente con la natura dell'atto (atto di riscossione vs atto impositivo) può essere impugnato e riesaminato; la Corte può sospendere il processo in attesa dell'esito della definizione.
- Se il contribuente paga le rate previste dalla definizione, il giudizio pendente si estingue e non si pronuncia sul merito della pretesa tributaria; le spese vengono regolate a carico di chi le ha anticipate.
- Per i contribuenti: presentare tempestivamente la richiesta di definizione e documentarne il pagamento per ottenere la sospensione e la possibile estinzione del contenzioso. Per l'Amministrazione: verificare attentamente la legittimità del diniego alla definizione, considerando che un diniego ingiustificato può essere annullato in giudizio.
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