Sentenza n. 1475/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 199 del 4 novembre 2022, recante condanna al pagamento di differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.115,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di differenze retributive relative al compenso individuale accessorio. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice emittente, ed era stata notificata alla sede reale dell’amministrazione debitrice il 1° marzo 2025. Dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito e senza dimostrare l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata, da presentare dopo l’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, agli adempimenti necessari e al pagamento delle somme dovute. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni è stato ritenuto decorso dopo la notifica del titolo alla sede reale dell’amministrazione debitrice, rendendo procedibile la domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la mancata dimostrazione dell’avvenuto adempimento da parte dell’amministrazione legittima il creditore a proporre azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione integrale del comando giudiziale.
- Quando sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione debitrice di eseguire il giudicato entro un termine specifico.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme riconosciute da un giudicato, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere gli adempimenti amministrativi necessari e di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1492/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1493/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1494/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1495/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1496/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 6 lug 2026Sentenza n. 1497/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →