Sentenza n. 379/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e successiva dichiarazione di inammissibilità e improcedibilità dell'istanza di permesso di costruire in deroga per strutture destinate a manifestazioni ricreative
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato il diniego del Sindaco a un'istanza di permesso di costruire in deroga ex art. 20 della l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013, relativa alla realizzazione di una struttura metallica e di opere accessorie su area di proprietà parrocchiale. In seguito all'ordinanza cautelare che aveva disposto il riesame, l'amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento dichiarando l'istanza inammissibile e improcedibile, rilevando che le opere risultavano già completamente realizzate in assenza di titolo edilizio e che l'istanza era stata presentata da soggetto ritenuto non legittimato. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione ed erronea applicazione delle norme sui permessi di costruire, sostenendo di avere la disponibilità giuridica dell'area in forza di una scrittura privata con la proprietaria; violazione della disciplina del permesso di costruire in deroga, poiché il Comune avrebbe omesso di sottoporre la questione al Consiglio comunale, organo competente alla valutazione dell'interesse pubblico; travisamento, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione quanto alla qualificazione delle opere come abusive. La ricorrente ha sostenuto che si trattasse di opere temporanee, utilizzate per manifestazioni da molti anni con l'assenso comunale, e che l'eventuale irregolarità avrebbe dovuto essere sanzionata soltanto pecuniariamente ai sensi dell'art. 16-bis l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento del Sindaco è stato superato dal successivo atto del Responsabile del Settore, impugnato con motivi aggiunti. Il Collegio ha richiamato la funzione del remand cautelare, che restituisce all'amministrazione l'intero potere decisionale senza predeterminarne l'esito. I motivi aggiunti sono stati rigettati. Il Tribunale ha ritenuto decisivo che le opere, già realizzate e mantenute oltre il limite di 180 giorni previsto per le opere stagionali e temporanee dall'art. 7 l.r. Emilia-Romagna n. 15/2013, avessero perso il carattere della temporaneità. La loro mancata rimozione aveva determinato una trasformazione stabile dello stato dei luoghi, rendendole equiparabili a interventi edilizi eseguiti senza titolo; l'istanza di permesso di costruire in deroga non poteva quindi costituire il titolo appropriato, dovendosi eventualmente valutare una domanda di sanatoria. È stata respinta la tesi secondo cui sarebbe stata applicabile soltanto una sanzione pecuniaria per attività edilizia libera, poiché tale sanzione presuppone che le opere conservino la qualificazione di opere soggette a edilizia libera. Il decorso del tempo non ha fatto venir meno il potere repressivo, avente natura doverosa e vincolata, né ha fatto sorgere un affidamento tutelabile. Il rilievo circa il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale è stato ritenuto non decisivo: gli uffici tecnici potevano previamente verificare condizioni preliminari ostative all'ulteriore corso del procedimento. Le ulteriori censure sono state assorbite, essendo sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma posta a fondamento dell'atto plurimotivato. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca; il Comune è stato condannato a rifondere il contributo unificato relativo al solo ricorso introduttivo, in ragione della soccombenza virtuale derivante dall'illegittima valutazione iniziale del Sindaco.
Norme richiamate
art. 14 d.P.R. 380/2001
Attribuisce al Consiglio comunale la competenza a esprimersi sulle istanze di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, nell'ambito della valutazione degli interessi pubblici coinvolti.
art. 20 l.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2013 n. 15
Disciplina il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici; nel caso concreto l'istanza non è stata esaminata nel merito perché riferita a opere già realizzate abusivamente.
art. 7, comma 1, lett. g), l.r. Emilia-Romagna 30 luglio 2013 n. 15
Nel rispetto della disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3, sono attuati liberamente, senza titolo abilitativo edilizio: (…) g) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale.
Il requisito della temporaneità è limitato al termine massimo di 180 giorni e comprende l'obbligo di rimozione. Decorso tale termine senza rimozione, le opere perdono la qualificazione di opere temporanee e risultano equiparabili a interventi edilizi realizzati senza titolo.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura di violazione dell'obbligo di comunicazione dei motivi ostativi non è stata esaminata nel merito, essendo stata ritenuta sufficiente la legittimità dell'autonoma ragione relativa all'abusività delle opere.
art. 59 c.p.a.
Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l’interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative …
L'esecuzione delle misure cautelari deve essere richiesta con l'apposita istanza motivata e notificata prevista dalla norma; nel caso concreto la relativa istanza è stata rigettata con ordinanza separata.
art. 16-bis l.r. Emilia-Romagna 21 ottobre 2004 n. 23
La sanzione pecuniaria prevista per determinate irregolarità presuppone che le opere siano ancora riconducibili all'attività edilizia libera; non si applica quando il decorso del termine di temporaneità ha trasformato le opere in interventi abusivi sine titulo.
Massime di principio
- Le opere stagionali o destinate a esigenze contingenti e temporanee possono beneficiare del regime di edilizia libera soltanto se vengono rimosse alla cessazione della necessità e comunque entro il termine massimo previsto dalla legge; la loro permanenza oltre tale termine fa venir meno il requisito della temporaneità.
- Quando opere temporanee non vengano rimosse entro il termine legale e determinino una trasformazione stabile dello stato dei luoghi, esse sono equiparabili a interventi edilizi realizzati senza titolo, anche se originariamente installate per manifestazioni contingenti.
- Il potere repressivo degli abusi edilizi ha natura doverosa e vincolata, non è soggetto a termini di decadenza o prescrizione e non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico alla repressione e interesse privato alla conservazione dell'opera abusiva; il decorso del tempo non genera, di regola, un affidamento tutelabile.
- Nel procedimento relativo a un permesso di costruire in deroga, la competenza del Consiglio comunale alla valutazione dell'interesse pubblico non impedisce agli uffici tecnici di svolgere previamente l'istruttoria e di accertare condizioni preliminari che impediscano l'ulteriore corso del procedimento.
- Il remand cautelare restituisce all'amministrazione l'intero potere decisionale iniziale e non vincola l'esito del riesame; l'adozione di un nuovo atto non meramente confermativo determina l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il nuovo atto soddisfi la pretesa del ricorrente.
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