Cassazione Penale, Ordinanza n. 04380/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello per omissione di comunicazione di informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento del reddito personale, in un contesto in cui egli risultava titolare di conti di gioco. Con l'unico motivo deduce l'intervenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice e, quindi, l'insussistenza del titolo di reato per effetto della sopravvenuta disciplina normativa più favorevole. La Corte rileva però che l'abrogazione dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, disposta dall'art. 1, comma 318, l. n. 197 del 2022 con efficacia dall'1 gennaio 2024, ha espressamente mantenuto ferme le sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina, derogando al principio di retroattività della lex mitior. Richiama inoltre la continuità di tutela penale tra la vecchia incriminazione e la nuova fattispecie introdotta per i benefici successivi al reddito di cittadinanza.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Fattispecie incriminatrice contestata, la cui abrogazione non ha eliminato la punibilità per i fatti commessi durante la vigenza della disciplina.
art. 1, comma 318, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Ha disposto l'abrogazione della fattispecie con decorrenza dall'1 gennaio 2024, facendo salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi entro il termine finale di efficacia della disciplina.
art. 2, comma 2, cod. pen.
Il principio di retroattività della lex mitior viene derogato dalla disciplina transitoria espressa che conserva la punibilità dei fatti pregressi.
art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48
Nuova incriminazione richiamata per i benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza, in continuità con la tutela penale precedente.
l. 3 luglio 2023, n. 85
Legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 48 del 2023.
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice non comporta automaticamente l'applicazione retroattiva della legge più favorevole quando il legislatore abbia previsto una disciplina transitoria che mantenga espressamente la punibilità dei fatti commessi durante il periodo di vigenza della norma abrogata.
- Quando la soppressione di un reato si coordina con l'introduzione di una nuova incriminazione destinata a presidiare benefici pubblici analoghi per il futuro, può ravvisarsi continuità di tutela penale e permanere la rilevanza penale dei fatti pregressi.
- La deduzione dell'intervenuta abrogazione non è fondata se la nuova disciplina conserva espressamente le sanzioni per i fatti anteriori alla cessazione di efficacia della vecchia norma.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti determinati dalla Corte.
- Se un motivo di ricorso contrasta con un orientamento già consolidato di legittimità e con una disciplina transitoria espressa, la doglianza può essere qualificata come manifestamente infondata.
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