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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10330/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni conduttori di appartamenti siti in Milano, originariamente di proprietà di un ente previdenziale poi trasferiti all'INPS per effetto della soppressione dell'ente e di successive operazioni di dismissione, volta a far accertare che, a seguito dell'esercizio nel settembre 2006 di un'opzione di acquisto, si fosse formato un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto le unità immobiliari condotte in locazione, con conseguente richiesta di sentenza ex art. 2932 c.c. per il trasferimento della proprietà alle condizioni di prezzo originariamente stabilite. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha riconosciuto la qualificazione della scrittura del settembre 2006 come contratto preliminare, ma ha comunque rigettato la domanda ritenendo non provato che il conduttore fosse, al momento dell'esercizio del diritto, in regola con il pagamento di canoni e spese, ritenendo tale regolarità un presupposto costitutivo del diritto di opzione/prelazione e non una condizione sospensiva. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si denunciavano violazione del giudicato, ultrapetizione e violazione del contraddittorio, sostenendo che l'eccezione di irregolarità nei pagamenti non fosse stata devoluta in appello e che il giudice del rinvio avesse introdotto una questione nuova; con il secondo si lamentavano vizi motivazionali e violazione degli artt. 342, 88 c.p.c. e 97 Cost., deducendo che l'eccezione sull'inadempimento nei pagamenti fosse stata sollevata solo in rinvio senza adeguata allegazione probatoria e che fosse necessaria querela per dimostrare il falso ideologico. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato d'ufficio un vizio assorbente relativo alla procura speciale: la procura al difensore risultava rilasciata in data anteriore alla sentenza impugnata e comunque con modalità non conformi al modello legale richiesto per il giudizio di cassazione, sicché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di valida procura; in conseguenza, non è stata esaminata nel merito la censura contro la decisione di rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale valida per il giudizio di cassazione. Ha escluso la sanatoria ex art. 182 c.p.c., ha ritenuto irrilevante la successiva correzione o la data certa della procura e ha affermato che la procura per cassazione deve essere speciale e successiva alla sentenza impugnata, oltre che conferita nelle forme consentite dall'art. 83 c.p.c. Poiché la decisione è stata resa nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c. e il ricorso è stato definito in conformità alla proposta, la Corte ha inoltre posto a carico dell'avvocata che aveva sottoscritto e notificato l'atto la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché gli effetti conseguenti in tema di contributo unificato. Le spese del giudizio non sono state liquidate nei rapporti con l'INPS, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come rimedio richiesto per ottenere una sentenza costitutiva che tenesse luogo del contratto non concluso

  • art. 2909 c.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giudicato

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per denunciare ultrapetizione e vizi della decisione di appello/rinvio

  • art. 88 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione ai doveri di lealtà e probità processuale

  • art. 97 Cost.

    richiamato dal ricorrente in collegamento alla condotta processuale della controparte

  • art. 360 comma 1 nn. 3) e 5) c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso, riferiti a violazione di legge e vizi motivazionali

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato come rito della definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato per affermare la necessità della procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione

  • art. 366, n. 5) c.p.c.

    citato nel passaggio sulla necessità che la procura esista prima del ricorso

  • art. 83 c.p.c.

    interpretato nel senso che la procura deve essere conferita nelle forme previste dalla norma, in calce, a margine o su foglio separato congiunto nei modi consentiti

  • art. 182 c.p.c.

    ritenuto non applicabile per sanare il difetto di procura nel giudizio di cassazione

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    utilizzato per condannare il difensore al pagamento della somma in favore della Cassa delle Ammende

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere valida, specifica e temporalmente successiva alla sentenza impugnata; una procura rilasciata prima della decisione o in forme non conformi al modello legale determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Il difetto originario di valida procura nel ricorso per cassazione non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c., perché il requisito della procura speciale deve sussistere già al momento della proposizione dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è proposto da un difensore senza effettivo conferimento della procura per quella fase, l'attività processuale non si imputa alla parte; il difensore può essere condannato personalmente alle spese/sanzioni processuali previste dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità per un vizio preliminare assorbente impedisce l'esame dei motivi di merito, anche se questi investono questioni di giudicato, ultrapetizione, onere della prova o violazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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