Sentenza n. 553/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli n. 161/2025, depositata e resa pubblica il 10.1.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, R.G. n. 7800/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 mediante la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all'erogazione della prestazione. La sentenza non era stata impugnata, risultava munita dell'attestazione di passaggio in giudicato ed era stata notificata al Ministero per l'esecuzione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento dell'equivalente monetario del beneficio, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, trattandosi di sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e risultando rispettati i termini processuali e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, attribuendo alla ricorrente l'equivalente monetario della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo. Ha disposto il deposito della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia dell'amministrazione e svolga anche gli adempimenti contabili necessari, precisando che l'insufficienza dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimento all'esecuzione del giudicato. Ha accolto anche la domanda di astreinte, determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se successivo all'insediamento del commissario, e comunque entro il limite massimo del 10% dell'importo dovuto. Ha condannato il Ministero al pagamento di € 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora; nel caso concreto l'astreinte è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza dopo il termine assegnato per l'adempimento e con tetto massimo del 10% dell'importo dovuto.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è decorso infruttuosamente.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve anche la funzione compulsiva dell'astreinte.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero dalla quale è stato designato il commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga all'amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un giudicato avente a oggetto l'erogazione di una prestazione economica, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine determinato e imporre al contempo la nomina di un commissario ad acta per l'ulteriore fase sostitutiva.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare gli atti contabili necessari per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento, fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
- La quantificazione dell'astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e può essere assoggettata a un limite massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata compensazione economica.
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