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Sentenza

Sentenza n. 15611/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dal ricorrente in data 22 giugno 2025;

Giustizia amministrativa202606439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 22 giugno 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia del Ministero sulla domanda presentata il 22 giugno 2025 per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che era decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento senza che l’Amministrazione si pronunciasse, con la conseguente impossibilità di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico, e ha chiesto che il Ministero fosse condannato a provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine per provvedere, in assenza di una pronuncia amministrativa, integrano i presupposti dell’azione avverso il silenzio. Nel caso concreto il Ministero non aveva risposto né aveva richiesto integrazioni documentali. Il Collegio ha rilevato la violazione del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 e dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, una volta completa, tre mesi per provvedere, con un termine complessivo massimo di quattro mesi nell’ipotesi di richiesta di integrazioni. Ha ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza; in caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale competente dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 90 giorni, con facoltà di delega e senza compenso. Nel definire la domanda, Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato a pagare € 500,00 per spese, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata in data 22 giugno 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007

    La presentazione di un’istanza e la scadenza del termine applicabile senza una pronuncia dell’Amministrazione integrano il silenzio-inadempimento e fondano l’obbligo di provvedere.

  • art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007

    Ne consegue che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo del procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta contemplata dal suddetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.

    Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e provvede entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Se richiede integrazioni, il termine complessivo per concludere il procedimento non può superare quattro mesi.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine per provvedere, senza che l’amministrazione abbia adottato una determinazione espressa, sono sufficienti a fondare l’obbligo di concludere il procedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; l’eventuale richiesta di integrazioni porta il termine complessivo massimo di conclusione a quattro mesi.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, fissando anche il termine per l’intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaProporzionalità e ragionevolezza

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