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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1936

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R1936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, sulla base della valutazione svolta nel quadro della normativa UE sui biocidi. L'approvazione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni tecniche e di rischio riportate nell'allegato, con attenzione particolare alle esposizioni non esaminate a livello di valutazione unionale e agli utilizzatori industriali/professionali. Sono inoltre fissate la data di decorrenza dell'approvazione e la sua scadenza.

Approvazione dell'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente per l'impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi contenenti ossido di calcio (calce viva) destinati ai tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e 3 (igiene veterinaria), nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. L'approvazione opera nell'Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento ha rilevanza anche ai fini SEE. Restano fermi i requisiti e le condizioni specifiche indicati nell'allegato, con particolare attenzione ai rischi per gli utilizzatori industriali e professionali.

Approvazione dell'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo per biocidi di tipo 2 e 3

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione approva l'ossido di calcio (calce viva) quale principio attivo esistente da utilizzare nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, nell'ambito del sistema europeo di valutazione e approvazione dei principi attivi biocidi. Il provvedimento si fonda sulle valutazioni tecniche svolte nel quadro della normativa precedente e successiva sui biocidi e stabilisce che l'approvazione opera solo nel rispetto delle condizioni specifiche riportate nell'allegato.

Contesto normativo e procedimento di valutazione

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, e il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l'elenco dei principi attivi esistenti da valutare. L'ossido di calcio era già stato oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE per i tipi di prodotto 2 e 3, corrispondenti, nel sistema attuale, ai medesimi tipi di prodotto dell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La relazione di valutazione è stata presentata dal Regno Unito, designato autorità competente di valutazione, e i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati adottati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi.

Ragioni dell'approvazione

Sulla base dei pareri tecnici disponibili, la Commissione ritiene che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 contenenti ossido di calcio possano soddisfare le condizioni previste dall'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni d'uso. Da ciò deriva l'opportunità di approvare il principio attivo, ma non in modo incondizionato: il testo precisa infatti che l'approvazione è subordinata a misure di attenzione particolare nella successiva autorizzazione dei prodotti biocidi.

Ambito di applicazione e dati identificativi

L'allegato individua il principio attivo con il nome comune "ossido di calcio (calce viva)", la denominazione IUPAC "ossido di calcio", il numero CE 215-138-9 e il numero CAS 1305-78-8. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a 800 g/kg, espresso come contenuto di CaO. L'approvazione riguarda esclusivamente i tipi di prodotto 2 e 3.

Condizioni specifiche per le autorizzazioni dei biocidi

Le autorizzazioni dei biocidi contenenti il principio attivo devono tener conto di due profili di attenzione: da un lato, le esposizioni, i rischi e l'efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello unionale del principio attivo; dall'altro, i rischi individuati per gli usi esaminati. In particolare:

  • per il tipo di prodotto 2, l'attenzione deve essere rivolta agli utilizzatori industriali e professionali;
  • per il tipo di prodotto 3, l'attenzione deve essere rivolta agli utilizzatori professionali.

Durata dell'approvazione

L'allegato fissa la data di approvazione al 1° maggio 2018 e la scadenza al 30 aprile 2028. Ciò consente di identificare con precisione il periodo di validità dell'approvazione del principio attivo nel quadro del regolamento biocidi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L'ossido di calcio (calce viva) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, alle condizioni e con le specifiche indicate nell'allegato all'articolo 1.

Ambito della valutazione e riferimenti normativi

L'approvazione si inserisce nel sistema del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l'elenco dei principi attivi esistenti da valutare. Il principio attivo era già stato valutato ai sensi della direttiva 98/8/CE per i tipi di prodotto 2 e 3.

Condizioni specifiche per l'autorizzazione dei biocidi

Nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione: agli usi previsti nella domanda di autorizzazione non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo; ai rischi, alle esposizioni e all'efficacia connessi a tali usi. Per il tipo di prodotto 2, deve essere prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali; per il tipo di prodotto 3, agli utilizzatori professionali.

Dati tecnici del principio attivo

L'allegato indica il nome comune e la denominazione IUPAC "ossido di calcio", i numeri identificativi CE 215-138-9 e CAS 1305-78-8, il grado minimo di purezza pari a 800 g/kg espresso come CaO.

Decorrenza e durata dell'approvazione

La data di approvazione è fissata al 1° maggio 2018 e la scadenza dell'approvazione al 30 aprile 2028.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute e sicurezzamercato interno

Testo integrale

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