Regolamento (UE) 2016/1936
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente per l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, sulla base della valutazione svolta nel quadro della normativa UE sui biocidi. L'approvazione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni tecniche e di rischio riportate nell'allegato, con attenzione particolare alle esposizioni non esaminate a livello di valutazione unionale e agli utilizzatori industriali/professionali. Sono inoltre fissate la data di decorrenza dell'approvazione e la sua scadenza.
Approvazione dell'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente per l'impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi contenenti ossido di calcio (calce viva) destinati ai tipi di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e 3 (igiene veterinaria), nell'ambito del regolamento (UE) n. 528/2012. L'approvazione opera nell'Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il regolamento ha rilevanza anche ai fini SEE. Restano fermi i requisiti e le condizioni specifiche indicati nell'allegato, con particolare attenzione ai rischi per gli utilizzatori industriali e professionali.
Approvazione dell'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo per biocidi di tipo 2 e 3
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione approva l'ossido di calcio (calce viva) quale principio attivo esistente da utilizzare nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, nell'ambito del sistema europeo di valutazione e approvazione dei principi attivi biocidi. Il provvedimento si fonda sulle valutazioni tecniche svolte nel quadro della normativa precedente e successiva sui biocidi e stabilisce che l'approvazione opera solo nel rispetto delle condizioni specifiche riportate nell'allegato.
Contesto normativo e procedimento di valutazione
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, e il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l'elenco dei principi attivi esistenti da valutare. L'ossido di calcio era già stato oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE per i tipi di prodotto 2 e 3, corrispondenti, nel sistema attuale, ai medesimi tipi di prodotto dell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. La relazione di valutazione è stata presentata dal Regno Unito, designato autorità competente di valutazione, e i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati adottati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi.
Ragioni dell'approvazione
Sulla base dei pareri tecnici disponibili, la Commissione ritiene che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 contenenti ossido di calcio possano soddisfare le condizioni previste dall'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni d'uso. Da ciò deriva l'opportunità di approvare il principio attivo, ma non in modo incondizionato: il testo precisa infatti che l'approvazione è subordinata a misure di attenzione particolare nella successiva autorizzazione dei prodotti biocidi.
Ambito di applicazione e dati identificativi
L'allegato individua il principio attivo con il nome comune "ossido di calcio (calce viva)", la denominazione IUPAC "ossido di calcio", il numero CE 215-138-9 e il numero CAS 1305-78-8. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a 800 g/kg, espresso come contenuto di CaO. L'approvazione riguarda esclusivamente i tipi di prodotto 2 e 3.
Condizioni specifiche per le autorizzazioni dei biocidi
Le autorizzazioni dei biocidi contenenti il principio attivo devono tener conto di due profili di attenzione: da un lato, le esposizioni, i rischi e l'efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio a livello unionale del principio attivo; dall'altro, i rischi individuati per gli usi esaminati. In particolare:
- per il tipo di prodotto 2, l'attenzione deve essere rivolta agli utilizzatori industriali e professionali;
- per il tipo di prodotto 3, l'attenzione deve essere rivolta agli utilizzatori professionali.
Durata dell'approvazione
L'allegato fissa la data di approvazione al 1° maggio 2018 e la scadenza al 30 aprile 2028. Ciò consente di identificare con precisione il periodo di validità dell'approvazione del principio attivo nel quadro del regolamento biocidi.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L'ossido di calcio (calce viva) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, alle condizioni e con le specifiche indicate nell'allegato all'articolo 1.
Ambito della valutazione e riferimenti normativi
L'approvazione si inserisce nel sistema del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, che contiene l'elenco dei principi attivi esistenti da valutare. Il principio attivo era già stato valutato ai sensi della direttiva 98/8/CE per i tipi di prodotto 2 e 3.
Condizioni specifiche per l'autorizzazione dei biocidi
Nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione: agli usi previsti nella domanda di autorizzazione non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione del principio attivo; ai rischi, alle esposizioni e all'efficacia connessi a tali usi. Per il tipo di prodotto 2, deve essere prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali; per il tipo di prodotto 3, agli utilizzatori professionali.
Dati tecnici del principio attivo
L'allegato indica il nome comune e la denominazione IUPAC "ossido di calcio", i numeri identificativi CE 215-138-9 e CAS 1305-78-8, il grado minimo di purezza pari a 800 g/kg espresso come CaO.
Decorrenza e durata dell'approvazione
La data di approvazione è fissata al 1° maggio 2018 e la scadenza dell'approvazione al 30 aprile 2028.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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