Cassazione Civile, Ordinanza n. 22548/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intermediario doganale)
La controversia
La controversia origina da una verifica doganale su importazioni effettuate da una società operante nel settore dell'occhialeria, rappresentata in dogana in forma indiretta da una società di spedizioni/dogana. L'Ufficio contestava che nel valore doganale delle merci non fossero stati inclusi i diritti di licenza (royalties) corrisposti ai licenzianti, emettendo avviso di rettifica, recupero di dazi, IVA all'importazione, interessi di mora e sanzioni. In primo grado e in appello la pretesa veniva respinta, ritenendosi, tra l'altro, che il rappresentante doganale non rispondesse dell'IVA all'importazione e che le sanzioni/interessi non fossero dovuti. Nel ricorso per cassazione l'Ufficio deduceva: 1) violazione dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c., per non avere il giudice d'appello dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla parte di IVA già assolta dall'importatrice mediante plafond; 2) violazione della disciplina doganale comunitaria e nazionale, sostenendo che il rappresentante indiretto rispondesse in solido dell'intera obbligazione, compresa l'IVA all'importazione, e che la società non avesse provato la propria diligenza professionale; 3) violazione dell'art. 86 TULD, per la debenza degli interessi di mora; 4) violazione dell'art. 303, comma 3, d.P.R. 43/1973, per la legittimità delle sanzioni anche a seguito della contestazione sull'IVA autofatturata o assolta con plafond. La società resistente insisteva per il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato, perché la permanenza dell'interesse al giudizio era giustificata dalla contestazione di interessi e sanzioni connesse alla pretesa principale. Ha poi rigettato anche gli ulteriori motivi, ma con correzione della motivazione della sentenza impugnata: la Corte ha affermato che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e del successivo consolidamento interno, il rappresentante doganale indiretto non può essere considerato debitore solidale dell'IVA all'importazione in assenza di una previsione nazionale esplicita e inequivoca. Poiché il diritto italiano non contiene una simile previsione, la pretesa di IVA nei confronti del rappresentante indiretto non è fondata; di conseguenza restano prive di base anche le censure su interessi e sanzioni collegate a quella pretesa. Il ricorso è stato quindi complessivamente respinto, con conferma del dispositivo favorevole alla società resistente.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. 546/1992
La cessazione della materia del contendere non è automatica e richiede l'effettiva sopravvenuta carenza di interesse alla decisione o una richiesta coerente con tale esito.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; nel caso di specie permaneva per contestare interessi e sanzioni collegati alla pretesa principale.
art. 4 Reg. CEE n. 2913/92
Richiamato dal ricorrente nell'ambito della disciplina doganale, ma la Corte valorizza il successivo principio unionale per cui l'IVA all'importazione non coincide con l'obbligazione doganale.
art. 201 Reg. CEE n. 2913/92
Richiamato dal ricorrente; la Corte osserva però che, per l'IVA all'importazione, la responsabilità del rappresentante indiretto non discende automaticamente dalla disciplina doganale.
art. 199 DAC (Reg. CEE n. 2454/93)
Richiamato per sostenere la responsabilità del rappresentante indiretto, ma ritenuto non sufficiente a fondare una sua obbligazione solidale per l'IVA all'importazione.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato nel motivo del ricorrente in tema di motivazione dell'atto impositivo.
art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 374 del 1990
Citato nella fase amministrativa per le osservazioni del contribuente al PVC.
art. 34 d.P.R. 43/1973
La Corte osserva che definisce i diritti doganali, ma non contiene una previsione espressa dell'IVA all'importazione come obbligazione del rappresentante indiretto.
art. 38 d.P.R. 43/1973
La Corte rileva che riguarda il pagamento dell'imposta doganale e la solidarietà per chi importa o esporta, ma non attribuisce in modo esplicito l'IVA all'importazione al rappresentante indiretto.
art. 3 d.lgs. 374/1990
Norma sulle modalità di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti doganali; non individua, secondo la Corte, una responsabilità soggettiva del rappresentante indiretto per l'IVA all'importazione.
artt. 1 e 70 d.P.R. 633/1972
Richiamati dalla Corte come norme attinenti alla riscossione dell'IVA, ma non idonei a designare il rappresentante indiretto quale debitore dell'imposta.
art. 2, comma 1, d.l. 746/1983 conv. l. 17/1984
Ritenuto inapplicabile alla fattispecie, perché riferito alla dichiarazione di intento e non alla responsabilità del rappresentante indiretto.
art. 86 TULD
Richiamato dal ricorrente per sostenere la debenza degli interessi di mora sulla maggiore imposta doganale/IVA contestata.
art. 303, comma 3, d.P.R. 43/1973
Richiamato dal ricorrente per la legittimità delle sanzioni; la Corte esclude che la sanzione possa reggere se viene meno la base della pretesa nei confronti del rappresentante indiretto.
art. 201 direttiva 2006/112/CE
La Corte fa proprio il principio della CGUE secondo cui l'IVA all'importazione è dovuta dalla persona o dalle persone designate dallo Stato membro, e la responsabilità del rappresentante doganale indiretto richiede una previsione nazionale esplicita e inequivoca.
art. 77, paragrafo 3, codice doganale dell'Unione
La Corte richiama il principio per cui da tale norma non discende, da sola, la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per l'IVA all'importazione.
art. 5 codice doganale dell'Unione
Richiamato per chiarire che l'IVA all'importazione non rientra nei 'dazi all'importazione' né nell'obbligazione doganale in senso proprio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando, nonostante il pagamento o l'adempimento parziale della pretesa principale, permanga un interesse concreto e attuale alla decisione per le conseguenze accessorie ancora controverse, come interessi e sanzioni.
- Nel processo tributario l'interesse ad agire sussiste ogni volta che la pronuncia richiesta sia idonea a produrre un'utilità giuridica attuale; non viene meno se la parte contesta ancora gli effetti derivati dell'atto impositivo nonostante il parziale pagamento effettuato.
- In materia di IVA all'importazione, il rappresentante doganale indiretto non è automaticamente obbligato in solido con l'importatore: la sua responsabilità richiede una previsione nazionale espressa, chiara e inequivoca.
- La disciplina doganale dell'Unione non consente di equiparare l'IVA all'importazione ai dazi doganali ai fini dell'obbligazione del rappresentante indiretto, poiché l'IVA resta soggetta alla specifica designazione del debitore da parte dello Stato membro.
- In assenza di una valida base per imputare al rappresentante indiretto il debito principale IVA, vengono meno anche le pretese accessorie di interessi e sanzioni costruite su tale medesimo presupposto.
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