Ordinanza n. 161/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza dirigenziale n. 37 dell’11 marzo 2026, notificata a mezzo PEC in pari data, emessa dal Settore Abusivismo del Comune di Barletta, a firma del Dirigente ing. Francesco Lomoro, con la quale è stato intimato ex art. 27 del DPR 380/2001 all’Amministratore del Condominio ricorrente, avv. Francesco Diciollo, di demolire entro trenta giorni dalla notifica la recinzione “che delimita un’area comunale della dimensione di mt 460x12 circa pari ad una superficie di mq 545 circa che ingloba il civico n. 56 e 62 della stessa Via Monfalcone. Al momento del sopralluogo la recinzione era finita, ma visibilmente vetusta per la presenza di ruggine”, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ed in particolare della comunicazione di avvio del procedimento del 1° ottobre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione di una recinzione ritenuta abusiva, adottata ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il condominio ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Barletta gli ha intimato di demolire entro trenta giorni una recinzione lunga circa 460 metri e profonda circa 12 metri, insistente su un’area comunale e inglobante i civici 56 e 62 di via Monfalcone. È stata impugnata anche la comunicazione di avvio del procedimento. Dalla motivazione dell’ordinanza cautelare emergono contestazioni riferibili alla legittimità dell’ordine di demolizione e, in particolare, alla riconducibilità della recinzione alla disponibilità del condominio. Il giudice ha rilevato che, allo stato degli atti, non risultano elementi dai quali desumere che il manufatto insista su un suolo nella disponibilità del condominio; la documentazione acquisita, e in particolare la nota di trascrizione dell’atto unilaterale e irrevocabile d’obbligo rogato da notaio a favore del Comune di Barletta, depone anzi in senso contrario.
La decisione
Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto che il ricorso non presentasse sufficienti profili di fondatezza. La documentazione disponibile non consente di ritenere che la recinzione sia collocata su un’area nella disponibilità del condominio, mentre la nota di trascrizione dell’atto unilaterale e irrevocabile d’obbligo, a favore del Comune di Barletta e contro una società privata, appare indicare la natura comunale dell’area. È stata quindi respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata, senza definire nel merito il ricorso per annullamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
demolire entro trenta giorni dalla notifica la recinzione
La norma è richiamata quale base dell’ordinanza dirigenziale di demolizione della recinzione ritenuta abusiva.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della domanda cautelare e della relativa decisione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un ordine di demolizione può essere respinta quando, sulla base degli atti disponibili, non emergano elementi sufficienti per ritenere che il manufatto insista su un’area nella disponibilità del ricorrente e la documentazione acquisita deponga in senso contrario.
- La nota di trascrizione di un atto unilaterale e irrevocabile d’obbligo a favore dell’amministrazione può costituire, nella fase cautelare, un elemento documentale idoneo a escludere in via preliminare la disponibilità privata dell’area interessata dall’opera.
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