Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4922/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sassari che, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., aveva confermato il sequestro preventivo dei beni mobili e immobili già di proprietà della defunta Giovannina SANNA, disposti con decreto del G.i.p. del Tribunale di Sassari; il sequestro è connesso al procedimento per il reato di cui all'art. 491 c.p. (falsità del testamento olografo) per cui è indagata la ricorrente, in qualità di presunta badante e beneficiaria del testamento contestato. Il ricorso per cassazione svolge tre motivi: 1) incompetenza territoriale del G.i.p. di Sassari (contestando che il luogo di consumazione del reato sarebbe il luogo di pubblicazione del testamento, Macomer, competente il Tribunale di Oristano); 2) nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p. in quanto il P.M. avrebbe trasmesso gli atti per il riesame oltre il termine di cinque giorni (richiesta di riesame presentata il 24/03/2021, trasmissione avvenuta il 30/03/2021); 3) insufficiente motivazione circa il fumus boni iuris e carenza di concreto accertamento dei gravi indizi, con contestazione dell'uso di dichiarazioni anonime e di valutazioni calligrafiche non adeguatamente validate.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Motivi della decisione: 1) la questione di incompetenza territoriale non era stata dedotta nel giudizio di riesame davanti al Tribunale e dunque non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione (preclusione in materia non rilevabile d'ufficio); 2) la censura relativa al mancato rispetto del termine di cinque giorni dell'art. 309 c.p.p. è manifestamente infondata: la giurisprudenza ha escluso l'applicabilità del termine perentorio di cui all'art. 309, comma 5, ai procedimenti di riesame per sequestro, essendo invece applicabile l'art. 324 c.p.p., il cui termine ha natura ordinatoria e da cui decorre il termine perentorio di dieci giorni solo dal ricevimento ritenuto completo; 3) la doglianza sulla motivazione del fumus boni iuris non supera il vaglio di ammissibilità perché la motivazione del Tribunale non è inesistente o meramente apparente: il collegio ha confrontato la sottoscrizione del testamento con altri documenti coevi e ha richiamato le dichiarazioni rese a sommarie informazioni, dando indicazioni sufficienti a fondare la decisione. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 491 c.p.

    Norma che punisce la falsità del testamento olografo; nel caso in esame è il titolo di accusa alla base del sequestro dei beni della defunta.

  • art. 324 c.p.p.

    Disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari; la Corte richiama che il termine ivi previsto per la decisione ha natura ordinatoria e regola la decorrenza del termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento completo degli atti.

  • art. 309, comma 5, c.p.p.

    Prevede un termine per la trasmissione degli atti al giudice competente in altri contesti cautelari, ma la giurisprudenza afferma che non è applicabile ai riesami dei provvedimenti di sequestro, per i quali trova invece applicazione l'art. 324 c.p.p.

  • art. 325, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in tema di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge; limita l'ambito di sindacato in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Indica i casi di vizio di motivazione rilevabili in sede di impugnazione; la Corte precisa che solo la motivazione inesistente o apparente è sindacabile in Cassazione per questa tipologia di provvedimenti.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Sanziona la nullità degli atti per mancanza della motivazione; la Corte ricorda che la nullità per carenza motivazionale opera solo quando mancano i requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l'oggetto del ricorso alle questioni preliminarmente enunciate nelle forme e nei limiti processuali; richiamata in relazione alla formulazione dei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • Le questioni di incompetenza territoriale devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di merito (es. nel riesame) perché non sono rilevabili d'ufficio in Cassazione se non già esaminate dai giudici di merito.
  • Nei procedimenti di riesame di provvedimenti di sequestro, non si applica automaticamente il termine perentorio di cinque giorni dell'art. 309 c.p.p.; la disciplina rilevante è quella dell'art. 324 c.p.p. e la tardiva trasmissione non determina necessariamente inefficacia automatica della misura.
  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge: censure di fatto o riguardanti la valutazione della prova sono inammissibili salvo che sussista una motivazione inesistente o meramente apparente nei termini strettamente definiti dalla giurisprudenza.
  • Per contestare la motivazione di un provvedimento cautelare in Cassazione occorre dimostrare che l'apparato argomentativo è del tutto mancante o privo dei requisiti minimi (coerenza, completezza, ragionevolezza); mere critiche alla valutazione dei gravi indizi non sono sufficienti.
  • L'inammissibilità del ricorso per motivi palesemente preclusi o manifestamente infondati può comportare l'addebito delle spese processuali e sanzioni, come la condanna alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.