Sentenza n. 1522/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Crotone ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 84 e seguenti del d.lgs. 159/2011 e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché insufficienza dell’istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti e irragionevolezza. Ha sostenuto che l’interdittiva si fondasse esclusivamente sul rapporto coniugale tra la titolare dell’impresa e il marito, sulla condanna penale di quest’ultimo e sui rapporti di lavoro, ormai cessati, con alcune sorelle del coniuge. Ha evidenziato che il marito non era stato condannato per associazione mafiosa, che i fatti penali sarebbero stati episodi isolati e non riconducibili alle strategie della cosca, che non vi sarebbero state ulteriori frequentazioni o indizi di condizionamento dell’impresa e che l’attività aziendale sarebbe stata gestita autonomamente dalla titolare. L’istruttoria prefettizia aveva invece valorizzato la condanna irrevocabile del coniuge per fatti commessi in concorso con soggetti affiliati a un sodalizio mafioso, il favoreggiamento della latitanza di un esponente di rilievo della ’ndrangheta, l’aggravante mafiosa, la qualificazione del coniuge come persona contigua alla cosca, la disponibilità della titolare ad accoglierlo nuovamente nell’abitazione familiare e la presenza, nell’impresa, di tre sorelle del medesimo su cinque dipendenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità dell’informazione interdittiva antimafia. Ha ritenuto decisiva la sentenza penale irrevocabile, dalla quale emergeva che il coniuge della titolare aveva favorito la latitanza di un esponente della ’ndrangheta, offrendogli rifugio presso un proprio capannone, in concorso con soggetti affiliati e con l’aggravante di avere agevolato l’attività di un’associazione mafiosa. Anche se non qualificato formalmente come affiliato, il coniuge era stato indicato come persona contigua alla cosca; tale contiguità è stata ritenuta idonea a dimostrare il pericolo di infiltrazione secondo il criterio del “più probabile che non”. Il giudice ha inoltre ritenuto ragionevole il collegamento tra tale pericolo e l’impresa, considerando la forte intensità del rapporto coniugale, la disponibilità della titolare ad accogliere il marito detenuto e la presenza nell’azienda di tre sorelle del coniuge su cinque dipendenti. Questi elementi, valutati congiuntamente, sono stati considerati sufficienti a evidenziare un’interazione tra legami familiari e attività economica e a rendere probabile il condizionamento dell’impresa. L’istruttoria è stata giudicata completa e la motivazione adeguata; non è richiesta la certezza propria dell’accertamento penale, ma una prognosi probabilistica fondata su indizi gravi, precisi e concordanti. La domanda cautelare era stata già respinta nel corso del giudizio. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni costituiscono la base normativa dell’informazione interdittiva antimafia e consentono la valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento prefettizio è stata ritenuta adeguata perché ha esposto gli elementi istruttori e il percorso logico posto a fondamento della prognosi di permeabilità mafiosa.
art. 7 l. 203/1991
Il riconoscimento dell’aggravante connessa all’agevolazione dell’attività mafiosa è stato valorizzato quale elemento particolarmente significativo della contiguità del coniuge della titolare al contesto mafioso.
art. 416-bis c.p.
Il riferimento alle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. e all’agevolazione dell’attività associativa mafiosa ha contribuito a fondare il giudizio prefettizio di pericolo infiltrativo.
Massime di principio
- L’informazione interdittiva antimafia si fonda su una prognosi probabilistica e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria dell’accertamento penale; è sufficiente che, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, il pericolo di infiltrazione risulti più probabile che non.
- Una condanna penale irrevocabile per condotte commesse in concorso con soggetti affiliati a un sodalizio mafioso, aggravate dall’agevolazione dell’attività mafiosa, può fondare il giudizio di contiguità mafiosa anche quando il soggetto non sia formalmente qualificato come affiliato all’associazione criminale.
- Il rapporto familiare con una persona contigua a un sodalizio mafioso non determina automaticamente l’interdittiva, ma può assumere rilievo concreto quando sia accompagnato da ulteriori elementi indicativi dell’interazione tra il legame familiare e l’attività economica dell’impresa.
- La presenza nell’impresa di più familiari della persona ritenuta contigua al sodalizio mafioso, unitamente alla continuità e intensità dei rapporti familiari, può costituire un indizio della conduzione familiare dell’attività e della sua esposizione al condizionamento mafioso.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull’informazione interdittiva verifica la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza della motivazione e la logicità della prognosi prefettizia, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità competente quando il giudizio risulti coerente con gli elementi acquisiti.
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