Sentenza n. 8346/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento: a) del provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione medica per l'accertamento dei requisiti attitudinali, notificato al ricorrente in data 18 novembre 2022, con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo al concorso per l'assunzione di 500 Allievi Agenti della Polizia di Stato; b) dell'elenco aspiranti da avviare al corso di formazione, costituente graduatoria definitiva, del concorso in esame, pubblicato in data 7 dicembre 2022, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità al concorso per l'assunzione di 500 Allievi Agenti della Polizia di Stato e graduatoria definitiva degli aspiranti da avviare al corso di formazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti attitudinali, notificato il 18 novembre 2022, con cui era stato ritenuto non idoneo al concorso per l'assunzione di 500 Allievi Agenti della Polizia di Stato, nonché l'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione, avente natura di graduatoria definitiva, pubblicato il 7 dicembre 2022, e gli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Dopo il rigetto della domanda cautelare, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della controversia e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, rilevando che, nel processo amministrativo, vige il principio dispositivo in senso ampio: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte ricorrente dispone dell'azione e può dichiarare il venir meno dell'interesse. In presenza di tale dichiarazione il giudice non può decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e dell'andamento del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata con riguardo alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare espressamente il venir meno del proprio interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza decidere il merito d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa prima della decisione impedisce al giudice amministrativo di procedere autonomamente all'esame dei motivi di ricorso.
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