Sentenza del 22/12/2016 n. 26689 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, deducendo, da un lato, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione nella determinazione dei maggiori ricavi derivanti dalla cessione di sedici immobili e, dall'altro, la violazione delle norme in materia di rettifica IVA. La CTR aveva valorizzato una perizia estimativa predisposta da un tecnico incaricato dalla società contribuente, applicando inoltre una riduzione forfettaria del 5%, pur avendo riconosciuto la rilevanza presuntiva dei prelievi bancari effettuati dagli acquirenti. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva utilizzato in modo incoerente elementi tratti da una diversa conciliazione e non aveva adeguatamente spiegato perché tali dati fossero meno attendibili rispetto alla perizia della contribuente. L'Agenzia contestava inoltre l'esclusione dei maggiori ricavi dall'imposizione IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha rilevato la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione della CTR nella valutazione delle prove e nella riduzione del 5% dei ricavi, applicata all'intero ammontare delle cessioni nonostante solo alcuni preliminari fossero stati stipulati nel 2002. Ha inoltre stabilito che i maggiori corrispettivi potevano essere assoggettati anche a IVA, poiché risultavano da documenti quali i contratti di mutuo degli acquirenti e la stessa perizia prodotta dalla società. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, per una nuova valutazione della controversia e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata
La Corte ha ritenuto sussistente un vizio della motivazione, poiché la CTR aveva valutato in modo incoerente gli elementi probatori e non aveva spiegato adeguatamente le ragioni della propria determinazione.
D.L. n. 41 del 1995, art. 15, convertito dalla L. n. 85 del 1995
ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati [...] salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare
La limitazione alla rettifica IVA non opera quando da un atto o documento emerga un corrispettivo superiore a quello dichiarato. Nel caso concreto, i contratti di mutuo e la perizia prodotta dalla contribuente costituivano documenti idonei a evidenziare un maggior prezzo.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
rettifica [...] sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti
L'Amministrazione finanziaria può accertare maggiori ricavi ai fini IVA anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, utilizzando presunzioni gravi, precise e concordanti, nonché altri documenti, scritture, dati e notizie acquisiti secondo legge.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4
La disposizione è richiamata per il criterio di determinazione del valore degli immobili rilevante ai fini della disciplina IVA allora vigente.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 4, convertito dalla L. n. 248 del 2006
La Corte precisa che la disciplina del D.L. n. 41 del 1995 era applicabile ratione temporis, essendo stata successivamente abrogata.
Massime di principio
- In materia tributaria, la motivazione della sentenza deve essere coerente nell'esaminare le prove: non è sufficiente riconoscere la forza presuntiva di determinati elementi e poi ignorarli o svalutarli senza una giustificazione specifica.
- I prelievi bancari degli acquirenti, i contratti di mutuo, le perizie estimative e gli altri documenti collegati alla compravendita possono costituire elementi idonei a dimostrare che il prezzo effettivo è superiore a quello dichiarato.
- Una valutazione estimativa predisposta da un tecnico incaricato dal contribuente non prevale automaticamente sugli elementi raccolti dall'Amministrazione finanziaria; il giudice deve confrontare analiticamente tutte le risultanze probatorie.
- Le riduzioni del maggior imponibile devono essere specificamente motivate e proporzionate ai fatti accertati; non è corretto applicare una riduzione generale quando la circostanza giustificativa riguarda soltanto alcune operazioni.
- La presenza di una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo ai fini IVA quando esistono presunzioni gravi, precise e concordanti o documenti dai quali emerga un corrispettivo maggiore.
- Quando la Corte di Cassazione rileva vizi di motivazione o errori di diritto nella sentenza tributaria, normalmente cassa la decisione e rinvia al giudice di merito, che deve riesaminare i fatti applicando i principi indicati.
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