Sentenza n. 193/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento a -della deliberazione n. 28 del 27 novembre 2015, con cui è stato costituito il canone concessorio non ricognitorio ed approvato il relativo "Regolamento comunale istituzione canone concessorio non ricognitorio"; b - della deliberazione n. 54 del 22/5/2015 per la direttiva di procedere all'istituzione dei canoni patrimoniali non ricognitori; c - della determinazione n. 7 del 18/6/2015; d - dell'avviso di pagamento prot. n. 4308 dell'1/4/2016; e - delle note nn. 2818 e 2820 dell'1/3/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di incremento del canone concessorio non ricognitorio e conseguente avviso di pagamento, nonché atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario di pubblico servizio)
Prevale il privato
La controversia
La società, a seguito della trasposizione di un ricorso straordinario, ha impugnato la deliberazione consiliare istitutiva del canone concessorio non ricognitorio e del relativo regolamento, la deliberazione direttiva, la determinazione applicativa, l'avviso di pagamento e le note comunali collegate. Ha dedotto l'illegittimità della scelta di disciplinare il canone mediante regolamento generale, anziché attraverso una valutazione specifica e proporzionata delle singole occupazioni; l'inidoneità del canone a incidere su rapporti concessori già in essere; la violazione della disciplina speciale relativa alla quantificazione forfetaria dei prelievi dovuti dai concessionari di pubblici servizi per l'occupazione di suolo pubblico; il difetto di motivazione; la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio procedimentale. Il motivo ritenuto decisivo ha riguardato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento prima dell'adozione della determinazione n. 7 del 18 giugno 2015, con cui era stato incrementato il canone incidente su un rapporto concessorio in atto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto assorbente la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative, rilevando che l'incremento del canone concessorio ricognitorio incideva su un rapporto concessorio in corso e sulle condizioni economiche della prestazione del servizio. Il Comune avrebbe quindi dovuto comunicare preventivamente l'avvio del procedimento, consentendo alla concessionaria di interloquire e di rappresentare la sostenibilità dell'aggravio economico. Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, poiché l'atto aveva contenuto discrezionale, il quadro fattuale e giuridico era complesso, l'incremento era sensibile e retroattivo e riguardava un elemento essenziale della concessione. L'annullamento per difetto di contraddittorio comporta che, nell'eventuale riesercizio del potere, l'amministrazione dovrà considerare anche i rilievi della concessionaria e rispettare i criteri indicati dalla giurisprudenza: il canone non ricognitorio ex art. 27 d.lgs. n. 285/1992 riguarda soltanto l'occupazione della sede stradale e non quella del sottosuolo; non è legittima l'imposizione indifferenziata per ogni occupazione di suolo e soprassuolo; per i concessionari di servizi pubblici il regime COSAP/TOSAP ha carattere forfetario e costituisce, in linea generale, la misura massima complessiva dell'onere per la medesima occupazione, salvo i canoni connessi a prestazioni di servizi. Sono stati annullati la determinazione n. 7 del 18 giugno 2015 e il conseguente avviso di pagamento. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
Impone la comunicazione di avvio del procedimento quando l'amministrazione adotta una determinazione discrezionale incidente su un rapporto concessorio in corso e sulle condizioni economiche del concessionario.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Non è applicabile la causa di non annullabilità del provvedimento per violazioni procedimentali, quando l'atto è discrezionale e la partecipazione avrebbe potuto incidere su valutazioni complesse relative ai fatti, agli interessi e all'entità dell'incremento economico.
art. 27 d.lgs. 285/1992
Il canone concessorio non ricognitorio è correlato all'occupazione della sede stradale e alla sottrazione del suolo all'uso pubblico; non giustifica un prelievo indifferenziato per occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo.
art. 63 d.lgs. 446/1997
detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi
Per i concessionari di pubblici servizi, quanto dovuto a titolo di COSAP/TOSAP è determinato secondo un regime forfetario; la misura complessiva del canone o della tassa costituisce, in linea generale, il limite massimo dell'onere per la medesima occupazione, con le eccezioni previste dalla norma.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Consente di assorbire gli ulteriori motivi quando l'accoglimento di una censura è sufficiente a definire il giudizio, lasciando all'amministrazione, in sede di riesercizio del potere, il rispetto del vincolo conformativo della decisione.
Massime di principio
- L'incremento del canone concessorio relativo a un rapporto concessorio in corso richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, perché incide sulle condizioni economiche della concessione e deve consentire al concessionario di interloquire sulla sostenibilità dell'aggravio.
- La violazione delle garanzie partecipative non è sanata dall'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990 quando l'atto ha contenuto discrezionale e la decisione dipende da un quadro fattuale e giuridico complesso, dall'entità dell'incremento e dalla sua incidenza su un elemento essenziale della concessione.
- Il canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 è dovuto per l'occupazione della sede stradale correlata alla sottrazione del suolo all'uso pubblico; non può essere imposto in modo indifferenziato per ogni occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo.
- Per i concessionari di pubblici servizi, il regime forfetario previsto dall'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 impone di considerare la COSAP/TOSAP come misura massima complessiva dell'onere relativo alla medesima occupazione, salvo i canoni connessi a prestazioni di servizi.
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