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Sentenza

Sentenza n. 193/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento a -della deliberazione n. 28 del 27 novembre 2015, con cui è stato costituito il canone concessorio non ricognitorio ed approvato il relativo "Regolamento comunale istituzione canone concessorio non ricognitorio"; b - della deliberazione n. 54 del 22/5/2015 per la direttiva di procedere all'istituzione dei canoni patrimoniali non ricognitori; c - della determinazione n. 7 del 18/6/2015; d - dell'avviso di pagamento prot. n. 4308 dell'1/4/2016; e - delle note nn. 2818 e 2820 dell'1/3/2016.

Giustizia amministrativa201600652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di incremento del canone concessorio non ricognitorio e conseguente avviso di pagamento, nonché atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario di pubblico servizio)

Prevale il privato

La controversia

La società, a seguito della trasposizione di un ricorso straordinario, ha impugnato la deliberazione consiliare istitutiva del canone concessorio non ricognitorio e del relativo regolamento, la deliberazione direttiva, la determinazione applicativa, l'avviso di pagamento e le note comunali collegate. Ha dedotto l'illegittimità della scelta di disciplinare il canone mediante regolamento generale, anziché attraverso una valutazione specifica e proporzionata delle singole occupazioni; l'inidoneità del canone a incidere su rapporti concessori già in essere; la violazione della disciplina speciale relativa alla quantificazione forfetaria dei prelievi dovuti dai concessionari di pubblici servizi per l'occupazione di suolo pubblico; il difetto di motivazione; la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio procedimentale. Il motivo ritenuto decisivo ha riguardato l'omessa comunicazione di avvio del procedimento prima dell'adozione della determinazione n. 7 del 18 giugno 2015, con cui era stato incrementato il canone incidente su un rapporto concessorio in atto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto assorbente la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative, rilevando che l'incremento del canone concessorio ricognitorio incideva su un rapporto concessorio in corso e sulle condizioni economiche della prestazione del servizio. Il Comune avrebbe quindi dovuto comunicare preventivamente l'avvio del procedimento, consentendo alla concessionaria di interloquire e di rappresentare la sostenibilità dell'aggravio economico. Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, poiché l'atto aveva contenuto discrezionale, il quadro fattuale e giuridico era complesso, l'incremento era sensibile e retroattivo e riguardava un elemento essenziale della concessione. L'annullamento per difetto di contraddittorio comporta che, nell'eventuale riesercizio del potere, l'amministrazione dovrà considerare anche i rilievi della concessionaria e rispettare i criteri indicati dalla giurisprudenza: il canone non ricognitorio ex art. 27 d.lgs. n. 285/1992 riguarda soltanto l'occupazione della sede stradale e non quella del sottosuolo; non è legittima l'imposizione indifferenziata per ogni occupazione di suolo e soprassuolo; per i concessionari di servizi pubblici il regime COSAP/TOSAP ha carattere forfetario e costituisce, in linea generale, la misura massima complessiva dell'onere per la medesima occupazione, salvo i canoni connessi a prestazioni di servizi. Sono stati annullati la determinazione n. 7 del 18 giugno 2015 e il conseguente avviso di pagamento. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    Impone la comunicazione di avvio del procedimento quando l'amministrazione adotta una determinazione discrezionale incidente su un rapporto concessorio in corso e sulle condizioni economiche del concessionario.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Non è applicabile la causa di non annullabilità del provvedimento per violazioni procedimentali, quando l'atto è discrezionale e la partecipazione avrebbe potuto incidere su valutazioni complesse relative ai fatti, agli interessi e all'entità dell'incremento economico.

  • art. 27 d.lgs. 285/1992

    Il canone concessorio non ricognitorio è correlato all'occupazione della sede stradale e alla sottrazione del suolo all'uso pubblico; non giustifica un prelievo indifferenziato per occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo.

  • art. 63 d.lgs. 446/1997

    detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

    Per i concessionari di pubblici servizi, quanto dovuto a titolo di COSAP/TOSAP è determinato secondo un regime forfetario; la misura complessiva del canone o della tassa costituisce, in linea generale, il limite massimo dell'onere per la medesima occupazione, con le eccezioni previste dalla norma.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Consente di assorbire gli ulteriori motivi quando l'accoglimento di una censura è sufficiente a definire il giudizio, lasciando all'amministrazione, in sede di riesercizio del potere, il rispetto del vincolo conformativo della decisione.

Massime di principio

  • L'incremento del canone concessorio relativo a un rapporto concessorio in corso richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, perché incide sulle condizioni economiche della concessione e deve consentire al concessionario di interloquire sulla sostenibilità dell'aggravio.
  • La violazione delle garanzie partecipative non è sanata dall'art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990 quando l'atto ha contenuto discrezionale e la decisione dipende da un quadro fattuale e giuridico complesso, dall'entità dell'incremento e dalla sua incidenza su un elemento essenziale della concessione.
  • Il canone concessorio non ricognitorio previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 è dovuto per l'occupazione della sede stradale correlata alla sottrazione del suolo all'uso pubblico; non può essere imposto in modo indifferenziato per ogni occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo.
  • Per i concessionari di pubblici servizi, il regime forfetario previsto dall'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 impone di considerare la COSAP/TOSAP come misura massima complessiva dell'onere relativo alla medesima occupazione, salvo i canoni connessi a prestazioni di servizi.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PAVizi formali non invalidantiEffetto conformativo e riedizione del potere

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