Cassazione Penale, Sentenza n. 29919/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 04/11/2022, con cui era stata: 1) assolta la persona dal reato indicato al capo B per non aver commesso il fatto; 2) confermata la responsabilita in ordine al reato di cui al capo A (artt. 110, 337 c.p.) e rideterminata la pena. Il ricorrente deduceva due motivi: (i) vizio cumulativo della motivazione relativo alla ritenuta sussistenza del reato per presunta inattendibilita delle dichiarazioni dell'operante sull'uso della cintura da parte del ricorrente, resistendo contraddittorieta e discordanza delle dichiarazioni; (ii) erronea applicazione della legge penale per mancata conversione della pena inflitta in pena pecuniaria, essendo la pena nei limiti che avrebbero consentito la conversione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso generico e sostanzialmente volto a rivalutare il materiale probatorio, cosa non consentita in cassazione rispetto a due decisioni conformi di merito che avevano ritenuto sussistente la condotta minacciosa sulla base della deposizione del teste Frassanito, che aveva riferito che l'imputato, in un contesto ingiurioso e verbalmente minaccioso, aveva fatto roteare la cintura con fibbia di metallo sopra la propria testa. Sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata alla luce del limite edittale di mesi sei previsto dall'art. 53 della legge n. 689/1981 all'epoca vigente, che ostava alla conversione; la sentenza segnala tuttavia che, a seguito dell'introduzione dell'art. 95, comma 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la richiesta di applicazione della pena alternativa, per la sopravvenuta condizione piu favorevole derivante dall'ampliamento del limite di pena, puo essere proposta al giudice dell'esecuzione. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
richiamato come riferimento normativo per la partecipazione al reato; la decisione di merito e stata confermata in relazione alle responsabilita nel capo A
art. 337 cod. pen.
norma relativa al reato contestato nel capo A; la Corte di appello aveva confermato la responsabilita e la Cassazione non ha riconsiderato la valutazione di merito
art. 23 commi 8 e 9 d.l. 28 ottobre 2020 n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020 n.176
indicazione del procedimento speciale applicato (norme sui procedimenti durante la specifica emergenza normativa); il procedimento si e svolto ai sensi di tali disposizioni
art. 53 legge n. 689/1981
previgente limite edittale di mesi sei che ostava alla conversione della pena in pena pecuniaria: la Corte ha ritenuto che tale limite, allora vigente, precludesse la richiesta di conversione
art. 95 comma 1 d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150
introduzione successiva che ha ampliato i limiti edittali e resa la condizione piu favorevole; la Corte segnala che, per effetto di questa modifica, l'istanza per la pena alternativa puo essere proposta al giudice dell'esecuzione
Massime di principio
- La Corte di cassazione non e la sede per una rivalutazione globale della prova: i motivi generici che chiedono una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali sono inammissibili se le decisioni di merito sono conformi e dotate di motivazione.
- Le questioni sulla attendibilita delle dichiarazioni di testimoni o degli operanti devono essere affrontate e risolte in sede di merito; la cassazione puo sindacare la motivazione solo se esistono vizi logico-giuridici o contraddizioni specifiche nella motivazione.
- La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e soggetta ai limiti edittali previsti dalla normativa vigente al momento della determinazione della pena; una successiva modifica normativa piu favorevole puo consentire istanze al giudice dell'esecuzione ma non riforma automaticamente le decisioni di merito in sede di cassazione.
- Comportamenti consistenti nel roteare una cintura con fibbia di metallo in un contesto ingiurioso possono essere valutati come minacciosi e giustificare una condanna per minaccia, se ricostruiti dai giudici di merito sulla base di deposizioni coerenti.
- La declaratoria di inammissibilita del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e talora a somme in favore della Cassa delle ammende.
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