Sentenza n. 405/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione: della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 259/2024, depositata e resa pubblica il 22.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3502/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 259/2024, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, era passata in giudicato e che, nonostante la notificazione all'Amministrazione del 2 aprile 2024, il Ministero non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, la condanna al pagamento di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Cagliari, la sua regolare notificazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente nella misura e alle condizioni stabilite dal titolo esecutivo. Ha nominato, per l'ipotesi di persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato liquidato alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostativa, in primo luogo, la nomina del commissario ad acta e, comunque, ha valorizzato le ulteriori ragioni ostative richieste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando l'Adunanza Plenaria n. 15/2014: la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di impiego facoltativo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali rimaste ineseguite.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma ne esclude l'applicazione quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella complessità dell'adempimento, nel contenzioso seriale e nella natura non essenziale del beneficio.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato ... completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali ... entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991
Prevede, sulla somma riconosciuta dal titolo esecutivo, la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo quanto stabilito dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiama il regime previsto dall'art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991 per la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15
Ha chiarito che, nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, oltre alla manifesta iniquità possono sussistere autonome altre ragioni ostative all'applicazione dell'astreinte, in considerazione della specialità del debitore pubblico e dei vincoli normativi, finanziari e organizzativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'Amministrazione statale, l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al giudice di ordinare l'esecuzione della pronuncia entro un nuovo termine e di adottare contestualmente misure sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità possono rilevare ulteriori ragioni ostative connesse alla complessità organizzativa e procedimentale dell'adempimento, ai vincoli di bilancio, alla mole del contenzioso seriale e alla natura non essenziale della prestazione dovuta.
- La nomina del commissario ad acta, quale misura concretamente idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato, può costituire una ragione per non applicare contestualmente l'astreinte quando il giudice ritenga che la misura sostitutiva sia sufficiente a garantire l'adempimento.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere agli strumenti previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, inclusi i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso.
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