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Circolare

Circolare numero 86 del 11-06-2019

Al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1, l’Istituto ha realizzato una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione di tale certificazione. Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di presentazione, tramite il canale telematico, delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la nuova procedura telematica INPS per richiedere il certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1), destinato ai casi disciplinati dalla normativa comunitaria di sicurezza sociale. Dal 1° settembre 2019 le domande presentate da datori di lavoro o intermediari previdenziali per alcune tipologie di lavoratori dovranno essere inviate esclusivamente online, con un periodo transitorio fino al 31 agosto 2019. Restano temporaneamente escluse dal canale telematico le richieste che, per loro natura, devono ancora essere presentate dal lavoratore interessato. La circolare descrive anche il percorso di accesso al servizio, le modalità di emissione della certificazione e le casistiche escluse dalla telematizzazione.

Modalità telematica di presentazione delle domande per il rilascio del documento portatile A1

Modalità telematica di presentazione delle domande per il rilascio del documento portatile A1

La circolare introduce la nuova procedura telematica INPS per la richiesta del documento portatile A1, certificazione che individua la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore nei casi disciplinati dalla normativa comunitaria. L’intervento mira a informatizzare l’iter di rilascio e a uniformare le modalità di presentazione delle domande per alcune tipologie di richieste gestite da datori di lavoro e intermediari previdenziali.

Ambito di applicazione del documento A1

Il documento portatile A1 è rilasciato per attestare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore titolare del modello quando l’attività è svolta in uno o più Stati soggetti alla regolamentazione comunitaria. La circolare richiama l’ambito territoriale di applicazione della normativa, includendo gli Stati membri dell’Unione europea, gli Stati SEE in applicazione dell’Accordo SEE e la Svizzera in applicazione dell’Accordo CH-UE.

Destinatari della trasmissione telematica

La trasmissione telematica riguarda le domande di rilascio del documento portatile A1 presentate dai datori di lavoro o dagli intermediari previdenziali di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Le tipologie interessate sono:

  • lavoratore marittimo, ai sensi dell’art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004;
  • lavoratore subordinato distaccato, ai sensi dell’art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004;
  • accordo in deroga per distacco di lavoratore dipendente, ai sensi dell’art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004.

Per le richieste che, per loro natura, devono essere presentate dal lavoratore interessato, la circolare precisa che la trasmissione continuerà ad avvenire con le modalità già in uso, in attesa del completamento del processo di telematizzazione.

Decorrenza della nuova procedura e periodo transitorio

A decorrere dal 1° settembre 2019, le domande di rilascio del documento portatile A1 rientranti nel perimetro della nuova procedura devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica. La circolare prevede tuttavia un periodo transitorio fino al 31 agosto 2019, durante il quale è possibile utilizzare sia le consuete modalità di invio sia il nuovo canale online.

Accesso al servizio web e presentazione della domanda

L’invio telematico avviene dal sito internet dell’INPS seguendo il percorso:

  • "Tutti i servizi";
  • ricerca con testo libero "Servizi per le aziende e consulenti";
  • accesso al "Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)";
  • sezione "Distacchi";
  • procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE.

Per la presentazione della domanda il datore di lavoro o l’intermediario previdenziale accede al Portale delle Agevolazioni, si autentica e visualizza l’elenco dei moduli delle Dichiarazioni di Responsabilità. Selezionando il modulo "Distacchi" viene richiesto l’inserimento della matricola INPS del datore di lavoro; verificata la corrispondenza con gli archivi dell’Istituto, il sistema mostra la home page del modulo. Da tale schermata l’utente può:

  • consultare l’elenco dei lavoratori per i quali risultano richieste di certificazione A1;
  • inserire una nuova domanda scegliendo la tipologia proposta.

La circolare rinvia al manuale utente disponibile nel servizio web per il dettaglio delle funzionalità dell’applicativo.

Emissione della certificazione A1

Per tutte le domande approvate e nello stato "Accolta" viene prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore. Per ogni domanda accolta con protocollo in uscita valorizzato, il sistema consente di scaricare il certificato in formato PDF, che resta memorizzato nell’applicazione.

Il richiedente può verificare l’esito nel cruscotto web dedicato ed è avvisato della definizione della domanda tramite e-mail e/o SMS, ai recapiti indicati nella domanda, se presenti. La certificazione emessa con il nuovo applicativo è firmata con firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Una copia del documento portatile A1 viene trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail. Se l’istituzione estera richiede l’esibizione del documento originale, il certificato è reso disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS competente.

Tipologie escluse dal canale telematico

La circolare precisa che, in attesa del completamento della telematizzazione, restano escluse dal canale online le richieste per le quali la presentazione è prevista da parte del lavoratore interessato. In particolare, per ora non sono telematizzate le domande relative a:

  • lavoratore autonomo distaccato, art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004;
  • lavoratore autonomo che esercita attività in più Stati, art. 13, par. 2;
  • lavoratore autonomo e subordinato che esercita attività in più Stati, art. 13, par. 3;
  • dipendente pubblico, art. 11, par. 3, lett. b);
  • dipendente pubblico che svolge attività subordinata e/o autonoma in più Stati, art. 13, par. 4;
  • lavoratore subordinato che esercita attività in più Stati, art. 13, par. 1;
  • personale di volo e di cabina, art. 11, par. 5;
  • eccezioni ex art. 16, cioè accordo in deroga generico e accordo in deroga per distacco di lavoratore autonomo;
  • lavoratore subordinato/autonomo assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora, art. 11, par. 3, lett. a).

Chiarimento sulla fattispecie transfrontaliera ex art. 11, par. 3, lett. a)

Per l’ultima ipotesi elencata, la circolare fornisce un chiarimento specifico: si tratta di una fattispecie recentemente introdotta dalla Commissione Amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che ha modificato il documento portatile A1 per consentire il rilascio della certificazione anche in tali casi. Il presupposto è l’esistenza di una situazione transfrontaliera in cui la persona, fuori dai casi di distacco o di attività svolta in più Stati, ha per motivi di lavoro e residenza un collegamento con più di uno Stato dell’Unione europea.

L’esempio riportato è quello di un lavoratore frontaliero che svolge attività dipendente o autonoma in uno Stato, come l’Italia, e risiede in un altro Stato comunitario, come l’Austria. In tale situazione il lavoratore può richiedere all’Istituzione dello Stato in cui lavora il modello A1, così da essere esonerato da eventuali obblighi di sicurezza sociale nello Stato di residenza. Il documento certifica quindi l’assoggettamento esclusivo alla legislazione dello Stato in cui l’attività lavorativa è esercitata.

Competenza e presentazione della domanda nei casi particolari

Per l’Istituto, la certificazione deve essere rilasciata solo quando il lavoratore è assicurato in Italia in base al principio di territorialità e risiede in un altro Stato che applica la normativa comunitaria. La domanda del documento portatile A1 deve essere presentata alla Struttura territoriale INPS del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa se si tratta di lavoratore subordinato, oppure alla Struttura presso cui il lavoratore autonomo è iscritto nel caso di attività autonoma.

La circolare segnala infine che il modulo di domanda relativo a tale fattispecie è in corso di definizione e sarà successivamente disponibile online sul sito dell’Istituto.

Punti principali

Ambito e finalità del documento A1

Il documento portatile A1 certifica quale legislazione di sicurezza sociale si applica al lavoratore nei casi di attività svolta in uno o più Stati soggetti alla normativa comunitaria. La circolare richiama il perimetro di applicazione della disciplina UE, SEE e Svizzera e segnala che l’INPS ha predisposto specifici modelli di richiesta per la gestione del rilascio del certificato.

Soggetti destinatari della nuova procedura telematica

La trasmissione online riguarda le domande presentate dai datori di lavoro o dagli intermediari previdenziali ex art. 1 della legge n. 12/1979 per tre tipologie: lavoratore marittimo, lavoratore subordinato distaccato e accordo in deroga per distacco di lavoratore dipendente. Per altre tipologie che richiedono la presentazione da parte del lavoratore, continua ad applicarsi la modalità ordinaria fino al completamento della telematizzazione.

Decorrenza e modalità di invio delle domande

Dal 1° settembre 2019 le domande A1 per le fattispecie gestite dal datore di lavoro o dall’intermediario devono essere presentate esclusivamente in via telematica. È previsto un periodo transitorio fino al 31 agosto 2019 durante il quale è possibile utilizzare sia i canali tradizionali sia il nuovo canale online. L’accesso avviene dal sito INPS, tramite 'Tutti i servizi', 'Servizi per le aziende e consulenti', quindi 'Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)' e la sezione 'Distacchi'.

Funzionamento del servizio web

Dopo l’autenticazione, il sistema mostra i moduli delle Dichiarazioni di Responsabilità; selezionando 'Distacchi' viene richiesta la matricola INPS del datore di lavoro e, verificata la corrispondenza con gli archivi, si accede alla home page del modulo. Da lì l’utente può consultare l’elenco dei lavoratori già oggetto di richiesta e inserire una nuova domanda scegliendo la tipologia corrispondente. Il manuale utente del servizio contiene il dettaglio delle funzionalità.

Emissione e consegna della certificazione A1

Le domande approvate e nello stato 'Accolta' danno luogo al rilascio della certificazione A1. Per ogni domanda accolta con protocollo in uscita valorizzato, il documento può essere scaricato in PDF e viene conservato nell’applicazione. Il richiedente riceve comunicazione dell’esito tramite cruscotto web e, se indicati, tramite e-mail e/o SMS; inoltre una copia del documento viene trasmessa via PEC o via e-mail. Se l’istituzione estera richiede l’originale, il certificato è disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS competente.

Casistiche escluse dal canale telematico

Restano escluse, per il momento, le richieste che devono essere presentate dal lavoratore interessato e che riguardano lavoratore autonomo distaccato, lavoratore autonomo che opera in più Stati, lavoratore autonomo e subordinato che opera in più Stati, dipendente pubblico, dipendente pubblico che svolge attività in più Stati, lavoratore subordinato che opera in più Stati, personale di volo e di cabina, nonché le eccezioni ex art. 16 per accordo in deroga generico e per distacco di lavoratore autonomo. È escluso anche il lavoratore subordinato/autonomo assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora ai sensi dell’art. 11, par. 3, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004.

Chiarimento sulla nuova fattispecie ex art. 11, par. 3, lett. a)

La circolare spiega che la nuova ipotesi introdotta dalla Commissione Amministrativa riguarda situazioni transfrontaliere in cui il lavoratore, fuori dai casi di distacco o attività in più Stati, ha un collegamento con più Stati per motivi di lavoro e residenza. L’esempio riportato è quello del frontaliero che lavora in Italia e risiede in Austria. In tali casi il modello A1 consente di attestare l’assoggettamento esclusivo alla legislazione dello Stato in cui l’attività è svolta.

Competenza territoriale per la richiesta nei casi esclusi

Per la fattispecie di cui all’art. 11, par. 3, lett. a), la certificazione deve essere rilasciata solo se il lavoratore è assicurato in Italia per territorialità e risiede in un altro Stato che applica la normativa comunitaria. La domanda va presentata alla Struttura territoriale INPS del luogo di svolgimento dell’attività lavorativa per i subordinati, oppure alla Struttura presso cui il lavoratore autonomo è iscritto. Il modulo di domanda è indicato come in corso di definizione e sarà reso disponibile online.

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