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Circolare

Circolare numero 88 del 12-06-2019

Con la presente circolare si chiariscono i rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati disciplinati dal decreto-legge n. 4/2019, relativamente agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni. Si forniscono, inoltre, chiarimenti sui rapporti tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità. INDICE 1. Premessa 2. Indennità di disoccupazione NASpI e pensione quota 100 3. Altre prestazioni a sostegno del reddito e pensione quota 100 3.1. Decadenza dalla indennità di mobilità ordinaria e in deroga; prestazioni integrative della NASpI e della mobilità e prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà in caso di raggiungimento dei requisiti per pensione quota 100 4. Indennità di disoccupazione NASpI e pensione anticipata 5. Indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato “opzione donna” 6. Indennità di disoccupazione NASpI in caso di raggiungimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato in favore dei lavoratori c.d. precoci 7. Indennità di disoccupazione NASpI e assegno ordinario di invalidità

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come si coordinano le prestazioni di disoccupazione e altre misure di sostegno al reddito con le nuove pensioni anticipate introdotte dal decreto-legge n. 4/2019, in particolare pensione quota 100, pensione anticipata ordinaria, opzione donna e pensione per lavoratori precoci. Vengono distinti i casi in cui il soggetto, pur maturando i requisiti pensionistici, non richieda la pensione, da quelli in cui presenti domanda e venga ammesso al trattamento, con conseguenti effetti su decadenza, incompatibilità e decorrenze della NASpI, della mobilità e delle prestazioni integrative. È inoltre precisato il rapporto tra NASpI e assegno ordinario di invalidità, richiamando la disciplina costituzionale e le istruzioni già impartite.

Rapporti tra NASpI, mobilità e altre prestazioni di sostegno al reddito con pensione quota 100 e altre pensioni anticipate

Rapporti tra prestazioni di disoccupazione e pensioni anticipate dopo il decreto-legge n. 4/2019

La circolare interviene per coordinare la disciplina delle prestazioni a sostegno del reddito con le nuove forme di pensionamento anticipato introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge n. 26/2019. L’obiettivo è chiarire quando la NASpI, la mobilità e le prestazioni integrative decadono o restano fruibili in presenza di pensione quota 100, pensione anticipata ordinaria, opzione donna, pensione per lavoratori precoci e assegno ordinario di invalidità.

Quadro normativo e finalità della circolare

Il decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto:

  • la pensione quota 100, per chi perfeziona almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione nel triennio 2019-2021;
  • nuove regole di decorrenza per la pensione anticipata ordinaria;
  • disposizioni per opzione donna e per i lavoratori precoci.

La circolare richiama anche l’articolo 11 del D.lgs. n. 22/2015, che prevede la decadenza dalla NASpI al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, e l’articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 148/1993, relativo all’incompatibilità tra mobilità e trattamenti pensionistici diretti.

NASpI e pensione quota 100

Per i soggetti che maturano i requisiti per quota 100 ma non presentano domanda di pensione:

  • la domanda di NASpI deve essere accolta, se sussistono i requisiti ordinari previsti dal D.lgs. n. 22/2015;
  • se la NASpI è già in corso, non si verifica la decadenza.

Per i soggetti che invece richiedono e ottengono la pensione quota 100:

  • la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di pensione;
  • devono essere respinte le domande di NASpI che avrebbero decorrenza contemporanea o successiva alla prima decorrenza utile della pensione.

Mobilità ordinaria, mobilità in deroga e prestazioni integrative

La disciplina viene estesa anche alle prestazioni di mobilità e ad alcune prestazioni collegate ai fondi di solidarietà.

Se il soggetto matura i requisiti per quota 100 ma non vi accede:

  • può continuare a percepire l’indennità di mobilità ordinaria o in deroga.

Se il soggetto è ammesso alla pensione quota 100:

  • decade dalle prestazioni di mobilità a partire dal primo giorno del mese in cui decorre la pensione;
  • non possono essere accolte le domande di mobilità in deroga che dovrebbero decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione.

Le medesime regole si applicano anche:

  • alle prestazioni integrative di durata dell’indennità di mobilità e della NASpI previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo;
  • all’assegno emergenziale;
  • alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione previste dai regolamenti dei fondi di solidarietà disciplinati dal D.lgs. n. 148/2015.

NASpI e pensione anticipata ordinaria

Con l’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019, i soggetti che maturano i requisiti contributivi per la pensione anticipata conseguono il diritto al trattamento dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

La circolare precisa che, in tale caso, la NASpI può essere percepita fino alla prima decorrenza utile della pensione anticipata.

NASpI e opzione donna

Per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018:

  • almeno 35 anni di contributi;
  • almeno 58 anni di età se dipendenti;
  • almeno 59 anni di età se autonome.

La pensione decorre dopo:

  • 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti;
  • 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Richiamando la circolare n. 142/2015, la circolare chiarisce che la NASpI resta fruibile fino alla prima decorrenza utile successiva alla domanda di pensione.

NASpI e lavoratori precoci

Per i lavoratori c.d. precoci, la disciplina prevede la decorrenza della pensione anticipata dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti, per chi li perfeziona dal 1° gennaio 2019.

La circolare distingue due ipotesi:

  • se il soggetto, in attesa del completamento dell’iter di riconoscimento delle condizioni di accesso, sta percependo la NASpI, la decadenza opera dalla prima decorrenza utile della pensione;
  • se la decorrenza indicata nella comunicazione di riconoscimento è anteriore alla data di invio della comunicazione e il beneficio non è ancora stato richiesto, la decadenza opera dal primo giorno del mese successivo all’invio della comunicazione di riconoscimento.

In ogni caso, l’effettiva erogazione della pensione rende incompatibile la percezione della NASpI.

NASpI e assegno ordinario di invalidità

La circolare richiama la pronuncia della Corte costituzionale n. 234/2011 e la circolare n. 138/2011, ricordando che il titolare di assegno ordinario di invalidità può optare per la NASpI, con sospensione dell’assegno per tutta la durata della disoccupazione indennizzata.

Viene tuttavia precisato che:

  • la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, anche se sospeso per opzione a favore della NASpI, non consente l’accesso alla pensione anticipata;
  • quindi non si verifica la decadenza dalla NASpI per raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata, poiché tali requisiti non risultano perfezionati;
  • la decadenza dalla NASpI opera invece se il soggetto raggiunge il requisito per la pensione di vecchiaia.

Richiami finali

La circolare conclude richiamando precedenti istruzioni e pronunce, tra cui:

  • la circolare n. 11/2019 sulla pensione quota 100;
  • la circolare n. 142/2015 per la NASpI;
  • la circolare n. 138/2011 per l’assegno ordinario di invalidità;
  • i riferimenti alle circolari n. 99/2017, n. 33/2018 e al messaggio n. 1481/2018 per i lavoratori precoci.

Nel complesso, il documento fornisce criteri operativi unificati per stabilire quando le prestazioni di disoccupazione o di sostegno al reddito cessano, possono proseguire o non possono essere riconosciute in presenza delle nuove pensioni anticipate introdotte dal decreto-legge n. 4/2019.

Punti principali

Coordinamento tra NASpI e pensione quota 100

Per i soggetti che maturano i requisiti per la pensione quota 100 tra il 2019 e il 2021, ma non presentano domanda per accedere al trattamento, la domanda di NASpI deve essere accolta se ricorrono gli ordinari requisiti del D.lgs. n. 22/2015 e, se già in corso, la prestazione non decade. Se invece il soggetto è ammesso alla pensione quota 100, la NASpI decade dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di pensione; non sono quindi accoglibili le domande di NASpI che avrebbero decorrenza contemporanea o successiva alla prima decorrenza utile della pensione quota 100.

Mobilità ordinaria, mobilità in deroga e prestazioni dei fondi

La circolare armonizza anche l’indennità di mobilità con la nuova disciplina pensionistica. Chi matura i requisiti per quota 100 ma non ne richiede l’accesso può continuare a percepire la mobilità ordinaria o in deroga. Diversamente, chi è ammesso a quota 100 decade da tali prestazioni dal primo giorno del mese di decorrenza della pensione. Lo stesso criterio vale per le prestazioni integrative della durata della mobilità e della NASpI erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, per l’assegno emergenziale e per le altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione previste dai fondi di solidarietà.

NASpI e pensione anticipata ordinaria

In relazione alla pensione anticipata ordinaria, l’articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 ha introdotto una finestra di tre mesi dalla maturazione dei requisiti contributivi. La circolare chiarisce che la NASpI può essere fruita fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, coordinando così la disciplina della disoccupazione con il nuovo differimento della pensione anticipata.

NASpI e opzione donna

Per le lavoratrici che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 i requisiti per l’accesso a opzione donna, la pensione decorre dopo 12 mesi per le dipendenti e dopo 18 mesi per le autonome. In coerenza con le indicazioni già fornite nella circolare n. 142/2015, la NASpI è fruibile fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di pensione.

NASpI e lavoratori precoci

Per i lavoratori c.d. precoci, il decreto-legge n. 4/2019 prevede la decorrenza della pensione dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti, per chi li perfeziona dal 1° gennaio 2019. Poiché l’accesso al beneficio passa anche attraverso una fase di riconoscimento delle condizioni, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata. Se la decorrenza indicata nella comunicazione di riconoscimento è anteriore alla sua stessa data di invio e il beneficio non è ancora stato richiesto, la decadenza decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’Istituto invia la comunicazione di riconoscimento. In ogni caso, l’effettiva erogazione della pensione rende incompatibile la NASpI.

NASpI e assegno ordinario di invalidità

La circolare chiarisce che la titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, anche se sospeso per opzione a favore della NASpI, non consente di accedere alla pensione anticipata. Di conseguenza, non opera la decadenza dalla NASpI prevista per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato, perché tali requisiti non risultano perfezionati. Resta invece applicabile la decadenza dalla NASpI quando il soggetto raggiunge il requisito per la pensione di vecchiaia.

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