Cassazione Civile, Ordinanza n. 03444/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento TARI emesso per l’anno 2016 nei confronti di una società che gestiva attività produttiva. La società aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario, sostenendo di essere esente dal tributo per la parte di rifiuti prodotta, in quanto avrebbe generato esclusivamente imballaggi terziari e provveduto al loro smaltimento in proprio tramite ditte del settore. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge, vizio motivazionale, travisamento dei fatti e erronea interpretazione delle risultanze processuali, lamentando che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto provata la natura di rifiuti speciali e l’avvio al recupero/smaltimento senza adeguata prova documentale; con il secondo ha dedotto violazione del principio dell’onere della prova in materia tributaria, sostenendo che spettasse alla contribuente dimostrare i presupposti dell’esenzione e che tale prova non fosse stata fornita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge e vizio motivazionale, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità se non nei limiti ristretti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., qui non correttamente dedotto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva indicato compiutamente le norme violate e, comunque, la CTR non aveva invertito l’onere probatorio, ma lo aveva correttamente posto a carico della contribuente, ritenendo poi che essa lo avesse assolto. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del Comune alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. n. 507/1993
richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione della disciplina sulla prova dell’esenzione da tributo; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché censura ritenuta inammissibile in quanto diretta alla rivalutazione del fatto
art. 7 d.lgs. n. 22/1997
richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte ritiene che la doglianza non attenga all’interpretazione della norma, ma alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove
art. 2729 c.c.
evocato dalla Corte per spiegare che la CTR aveva svolto un ragionamento presuntivo fondato su circostanze di fatto dotate di minima capacità rappresentativa
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
la Corte afferma che il ricorrente ha formalmente dedotto violazione di legge e vizio motivazionale, ma in realtà ha contestato la valutazione di merito; il motivo ex n. 5 richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice critica alle risultanze istruttorie
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, nel testo vigente, il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non consente la censura dell’insufficienza o illogicità della motivazione né la rivalutazione delle prove
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato con riferimento alla necessità di indicare in modo specifico le norme di diritto su cui si fonda il motivo di ricorso; la Corte rileva la sua non corretta osservanza nel secondo motivo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiamato per ricordare l’onere di specifica indicazione del fatto storico omesso e dei dati processuali rilevanti ai fini del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all’art. 366, n. 6, c.p.c. per l’onere di specificità del ricorso per cassazione
art. 380 bis c.p.c.
menzionato per dare atto della proposta del relatore e della regolare costituzione del contraddittorio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione del fatto in una formale denuncia di violazione di legge: se la doglianza mira a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non può essere utilizzato per contestare singole risultanze istruttorie, la sufficienza della motivazione o una diversa ponderazione del quadro probatorio.
- Quando il giudice di merito abbia effettuato un apprezzamento probatorio complessivo e non manifestamente illogico, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione del fatto a quella compiuta in sentenza.
- In materia tributaria, il contribuente che invoca un’esenzione o una non debenza deve allegare e provare i fatti costitutivi del beneficio; tuttavia, se il giudice di merito ritiene provato tale presupposto, la censura in cassazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione delle prove.
- La denuncia del vizio motivazionale richiede rigorosa specificazione del fatto storico omesso, del dato da cui esso risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività.
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