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Ordinanza

Ordinanza n. 365/2026 - Roma, Sezione 3

per la correzione della sentenza n. 102 del 4 gennaio 2021 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 14171 del 2019;

Giustizia amministrativa201914171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso per l'immatricolazione al primo anno della facoltà di Architettura, limitatamente all'omessa distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 102 del 4 gennaio 2021, rilevando che, pur avendo la sentenza condannato le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione delle spese di giudizio, non aveva disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori, che si erano dichiarati antistatari. L'istanza deduceva quindi l'omessa pronuncia su una richiesta di distrazione formulata nella memoria del 29 settembre 2020.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza, ritenendo sussistente un errore materiale consistente nell'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese. Ha applicato l'art. 93 c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a., e l'art. 86, comma 3, c.p.a., disponendo l'annotazione della correzione in calce alla sentenza originaria. Il dispositivo relativo alle spese è stato sostituito prevedendo che le spese, liquidate in € 3.000 oltre accessori e poste a carico solidale delle Amministrazioni resistenti, siano distratte in favore degli avvocati costituiti dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    correzione di errore materiale

    Costituisce la base processuale dell'istanza di correzione della sentenza.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    va disposta in calce al provvedimento originario, la correzione per errore materiale

    Impone di effettuare la correzione mediante annotazione in calce al provvedimento originario.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione delle spese in favore dei difensori della ricorrente che ne avevano fatto richiesta

    Consente la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari; la disciplina si applica al processo amministrativo tramite l'art. 39 c.p.a.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processualcivilistica sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia, in una sentenza, sulla richiesta tempestivamente formulata di distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari può essere qualificata come errore materiale e corretta ai sensi dell'art. 86 c.p.a., senza necessità di modificare la decisione sostanziale sulle spese.
  • La disciplina dell'art. 93 c.p.c. sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario si applica al processo amministrativo per effetto dell'art. 39 c.p.a.
  • Quando la correzione riguarda una sentenza già pronunciata, il giudice amministrativo dispone l'annotazione della correzione in calce al provvedimento originario secondo l'art. 86, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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