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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 8779 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche sostenendo che il termine previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 504 del 1992 per la formazione e la resa esecutiva del ruolo ICI non avesse natura perentoria e che, pertanto, non fosse maturata la decadenza dall'iscrizione a ruolo. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ma per una ragione diversa: l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta introdotta dalla L. n. 296 del 2006.

La decisione

La Corte ha precisato che, secondo la disciplina originaria dell'art. 12 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il termine per la formazione e la resa esecutiva del ruolo aveva natura decadenziale, desumibile dall'espressione "non oltre" e dalla finalità di evitare una protratta esposizione del contribuente alla riscossione. Tuttavia, la L. n. 296 del 2006 ha soppresso tale disciplina e ha previsto che i ruoli per la riscossione coattiva fossero notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo. In base alla disciplina transitoria, tale nuovo termine si applicava anche ai rapporti ancora pendenti. Poiché l'accertamento era stato notificato nel giugno 2001 e non era stato impugnato, il ruolo era stato reso esecutivo il 14 gennaio 2004 e la cartella era stata notificata il 16 giugno 2004, la notifica risultava tempestiva secondo il nuovo termine. La sentenza regionale è stata quindi cassata, con rinvio alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa sezione, per l'esame delle ulteriori questioni e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12

    Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente.

    La Corte ha confermato che il termine originario aveva natura decadenziale e perentoria, ma ha ritenuto applicabile la successiva disciplina sostitutiva ai rapporti ancora pendenti.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 171

    La disciplina transitoria rende applicabili le nuove regole sui termini di accertamento e riscossione anche ai rapporti tributari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore della legge, inclusi quelli oggetto di giudizio.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 173, lett. e)

    La disposizione ha soppresso la parte dell'art. 12 del D.Lgs. n. 504 del 1992 relativa ai precedenti termini per la formazione e la resa esecutiva del ruolo.

Massime di principio

  • Quando una legge tributaria successiva modifica i termini di accertamento o riscossione e contiene una disciplina transitoria, occorre verificare se il rapporto fosse ancora pendente: in tal caso, le nuove regole possono applicarsi anche a fatti e atti anteriori.
  • La natura decadenziale di un termine può risultare dal tenore letterale della norma, in particolare da formule come "non oltre", e dalla finalità di tutelare il contribuente contro una riscossione indefinitamente tardiva.
  • Per valutare la tempestività della riscossione non è sufficiente applicare la disciplina vigente al momento dell'accertamento: bisogna individuare la normativa sopravvenuta applicabile e il momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
  • In presenza di un accertamento non impugnato, la definitività decorre normalmente dalla scadenza del termine per ricorrere; il termine successivo per la notifica della cartella o del ruolo va calcolato da tale momento secondo la disciplina applicabile.
  • La cassazione con rinvio non definisce necessariamente tutte le questioni fiscali: il giudice di rinvio deve applicare il principio stabilito dalla Corte e decidere le ulteriori eccezioni rimaste assorbite.

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