Sentenza n. 14332/2026 - Roma, Sezione 2Q
per la declaratoria di nullità ovvero per l’annullamento della nota della Comunità montana Castelli Romani e Prenestini – a firma del RUP, dott.ssa Laura Lezzerini – prot. n. 3962/2025 del 3.7.2025 ed avente ad aggetto “Riscontro istanza di riavvio del procedimento del 20.06.2025 trasmessa via PEC in data 23.06.2025 (Prot. 3639 del 24.06.2025) - Vs oggetto «Ricorso Italiana Distribuzione Audiotelevie s.r.l. - Sentenza Tar Lazio Sez. II quater n. 10160/2025 depositata il 327/05/2025 nell’ambito del procedimento n. 674/2022 Reg. RIC - Istanza di riavvio del procedimento»”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota della Comunità montana del 3 luglio 2025, con cui è stata respinta l’istanza di riavvio e conclusione del procedimento autorizzatorio relativo al progetto di riordino e risanamento del sito di Monte Cavo Vetta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha agito, in via principale, per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 10160/2025 e per la declaratoria di nullità della nota del 3 luglio 2025, ritenendo che essa eludesse il giudicato imponendo all’amministrazione di riavviare e concludere il procedimento relativo all’istanza autorizzatoria presentata il 12 giugno 2018. In via subordinata ha chiesto l’annullamento della stessa nota. Ha dedotto violazione ed elusione della sentenza, violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento, effettività, buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, nonché degli artt. 2, 6, 9, 10 e 10-bis l. 241/1990 e della disciplina autorizzatoria del d.lgs. 259/2003. La ricorrente ha sostenuto che la nota del 2021, qualificata dal precedente giudice come comunicazione di avvio del procedimento, imponesse ancora la conclusione del procedimento; che le carenze documentali non potessero determinare l’inammissibilità senza istruttoria o richiesta di integrazione; che la comunicazione fosse tardiva e lesiva del contraddittorio; e che l’amministrazione avesse omesso di acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari, incluso il parere dell’Ente Parco. Ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata della nota del 2025 rispetto ai vizi asseritamente propri della nota del 2021.
La decisione
Il giudizio di ottemperanza e la domanda di declaratoria di nullità erano stati dichiarati inammissibili con sentenza non definitiva, poiché la precedente sentenza n. 10160/2025 aveva natura meramente processuale e non conteneva un comando conformativo da eseguire. Il rito è stato quindi convertito in rito ordinario per l’esame della domanda subordinata di annullamento. Il TAR ha respinto tale domanda. Applicando il criterio della ragione più liquida, ha omesso di esaminare le eccezioni preliminari delle amministrazioni, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Il giudice ha individuato quale ratio decisiva della nota impugnata l’avvenuta conclusione del procedimento relativo all’istanza del 12 giugno 2018 mediante la nota del Comune di Rocca di Papa n. 25239 del 17 settembre 2019, che aveva confermato l’inammissibilità del progetto già dichiarata dalla Comunità montana nel 2018. La nota del 2025 non è stata ritenuta atto meramente consequenziale o derivato dalla nota del 2021: la prima rispondeva a una diversa istanza, del 20 giugno 2025, volta a riattivare un procedimento già concluso, mentre la nota del 2021 riguardava la distinta richiesta del 10 novembre 2021 di riapertura della pratica. Anche nel merito, le censure riferite alla nota del 2021 non potevano superare il dato dell’avvenuta conclusione del procedimento originario. La corrispondenza successiva con la Città Metropolitana è stata interpretata come conferma della necessità di presentare una nuova istanza, non come prosecuzione del procedimento precedente: la Città Metropolitana aveva infatti rilevato la non conformità dell’istanza e chiarito che il procedimento avrebbe potuto essere avviato ex novo. La nota della Comunità montana del 10 ottobre 2019 aveva inoltre escluso che si trattasse di una mera richiesta di integrazione documentale e aveva qualificato l’istanza come inammissibile e comunque rigettata. Il TAR ha quindi ritenuto legittimo il diniego di riavvio e conclusione del procedimento e ha respinto la domanda di annullamento. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
per l’ottemperanza della sentenza
La domanda di ottemperanza è stata proposta per ottenere l’esecuzione della precedente sentenza del TAR, ma è stata ritenuta inammissibile per l’assenza di un comando giudiziale concretamente eseguibile.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Richiamato con riguardo al deposito degli scritti difensivi in vista dell’udienza pubblica.
art. 87, commi 5 e 9, d.lgs. 259/2003
il comma 5 dell’art 87 del D. Lgs n. 259/2003
La disciplina previgente delle autorizzazioni per impianti di comunicazione elettronica è richiamata in relazione alle carenze documentali, alla possibilità di integrazione e al termine di conclusione del procedimento.
artt. 44 e 49 d.lgs. 259/2003
come sostituiti dal D. Lgs. 207/2021
Richiamati dalla ricorrente quale disciplina vigente delle autorizzazioni relative agli impianti di comunicazione elettronica e dell’acquisizione dei pareri necessari.
artt. 2, 6, 9, 10 e 10-bis l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente in relazione all’obbligo di conclusione del procedimento, all’istruttoria, alla partecipazione procedimentale e al preavviso di rigetto; le relative censure sono state ritenute non decisive perché riferite a un procedimento già concluso.
art. 4 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiamato dalla ricorrente con riguardo alla trasmissione delle istanze tramite posta elettronica certificata; il giudice non ne ha accolto la violazione.
art. 105 c.p.a.
Non applicato nel dispositivo; il richiamo al rito e alla conversione del giudizio riguarda la prosecuzione davanti allo stesso giudice della domanda subordinata di annullamento.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione abbia già concluso un procedimento con un atto di inammissibilità o rigetto, una successiva istanza diretta al suo riavvio non può fondarsi sulla mera qualificazione processuale di una precedente sentenza come pronuncia di rito, se tale sentenza non contiene un comando conformativo che imponga la riedizione del potere.
- Non sussiste illegittimità derivata tra due provvedimenti quando essi rispondono a istanze diverse e il secondo non costituisce conseguenza necessaria del primo, anche se entrambi riguardano la medesima vicenda amministrativa.
- La qualificazione giudiziale di un atto come comunicazione di avvio del procedimento non implica necessariamente che il procedimento originario, relativo a una diversa istanza, sia ancora pendente: occorre individuare l’oggetto specifico dell’istanza cui ciascun atto risponde e verificare se il procedimento sia stato già definito da un precedente provvedimento conclusivo.
- La corrispondenza amministrativa successiva a una dichiarazione di inammissibilità non dimostra la prosecuzione del procedimento quando si limiti a segnalare carenze dell’istanza e chiarisca che il procedimento potrà essere avviato ex novo mediante una nuova istanza conforme alle prescrizioni.
- Nel giudizio amministrativo il giudice può decidere sulla base della ragione più liquida, omettendo l’esame delle eccezioni preliminari quando la domanda risulti comunque infondata nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 1712/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 1713/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14327/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14328/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14329/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 19 ago 2026Sentenza n. 14330/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →