Ordinanza n. 209/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.P.R. 380/2001, relativa a una parte del corpo scala di accesso al piano interrato
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale notificato il 19 febbraio 2025, deducendo vizi di legittimità, tra cui un terzo motivo connesso a eventuali istanze di sanatoria. Dal testo dell'ordinanza non emerge il contenuto specifico degli altri motivi. Il TAR ha rilevato che la ricorrente ha dichiarato la data di notificazione dell'atto, ma ha prodotto soltanto la prima pagina del provvedimento, senza documentare la data effettiva di ricezione, elemento necessario per verificare la tempestività del ricorso. Ha inoltre chiesto chiarimenti sull'attuale interesse alla decisione e sull'eventuale mutamento della situazione, compresi gli esiti di istanze di sanatoria o altri fatti e atti sopravvenuti. Nei confronti del Comune, non costituito in giudizio, il Collegio ha ritenuto necessaria una relazione illustrativa sui fatti, corredata dai documenti richiamati, dalla copia integrale del provvedimento impugnato con la prova della notificazione e dalle SCIA n. 1661/2022 e n. 1671/2022, complete di allegati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né deciso l'ammissibilità o la tempestività del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori: la ricorrente deve depositare il provvedimento impugnato in forma integrale, comprovare la tempestività del ricorso, precisare se permane l'interesse alla decisione e comunicare eventuali fatti o atti sopravvenuti, inclusi gli esiti di eventuali istanze di sanatoria. Il Comune di Agrigento, per il tramite del Segretario Generale, deve depositare una relazione illustrativa sui fatti e la documentazione indicata, inclusi il provvedimento integrale con prova della notificazione e le due SCIA complete degli allegati. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha avvertito che la mancata indicazione degli elementi richiesti dalla ricorrente può costituire prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, d.P.R. 380/2001
ingiunta la demolizione, ed il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art.34 del D.P.R. 380/2001, comma 1
La disposizione è indicata quale base normativa del provvedimento comunale di demolizione; l'ordinanza non ne esamina ancora l'applicazione nel merito.
art. 63 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.
art. 72-bis c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.
art. 73 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.
art. 84, comma 4, c.p.a.
la mancata indicazione degli elementi richiesti può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa
La mancata risposta agli incombenti concernenti la permanenza dell'interesse e gli eventuali fatti sopravvenuti può essere valutata come elemento probatorio della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente non deposita integralmente il provvedimento impugnato e non documenta la data della sua ricezione, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione documentale necessaria per verificare la tempestività del ricorso.
- In presenza di elementi che rendano incerta la permanenza dell'interesse alla decisione, il giudice può ordinare alla parte ricorrente di dichiarare espressamente l'interesse attuale e di comunicare fatti o atti sopravvenuti, inclusi gli eventuali esiti di procedimenti di sanatoria.
- La mancata ottemperanza agli incombenti diretti a chiarire la permanenza dell'interesse può essere valutata quale elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Anche quando l'amministrazione intimata non si costituisce, il giudice può ordinare all'organo competente dell'amministrazione di depositare una relazione sui fatti e la documentazione necessaria alla decisione, fissando un termine perentorio e imponendo il deposito nelle forme del processo amministrativo telematico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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