Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 154/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’accertamento - del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis D.L. n. 21.09.1987 n. 387 (conv. con Legge 20.11.1987 n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo e per la condanna dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante in carica, alla riliquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis D.L. n. 21.09.1987 n. 387 (conv. con Legge 20.11.1987 n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo

Giustizia amministrativa202600038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, anche implicito, di riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione, nella base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, pur essendo cessati dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile. L’INPS ha eccepito il difetto di interesse di uno dei ricorrenti, per la mancata maturazione o liquidazione del TFS, nonché l’infondatezza della pretesa, sostenendo che il beneficio sarebbe riconoscibile soltanto in caso di cessazione per raggiungimento del limite di età, inabilità o decesso, ovvero, in caso di cessazione a domanda, previo pagamento della contribuzione residua ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. L’Istituto ha inoltre dedotto di essersi attenuto agli indirizzi ministeriali e di non poter procedere senza una certificazione dell’amministrazione di appartenenza e la trasmissione del modello PA04. È stata prospettata, in via subordinata e generica, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha respinto l’eccezione di carenza di interesse, rilevando che l’azione è di accertamento e che il diritto al TFS si acquista con la cessazione dal servizio, mentre la sua esigibilità dipende dai termini di liquidazione; pertanto, non è necessaria l’avvenuta liquidazione dell’indennità. Ha inoltre escluso che la mancata trasmissione del modello PA04 impedisca la decisione, poiché dal 2019 il sistema è fondato sulla gestione diretta delle posizioni assicurative da parte dell’INPS mediante le banche dati Uniemens-ListaPosPa, spettando all’Istituto la valutazione dei presupposti contributivi e previdenziali. Nel merito, il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 anche al personale della Polizia di Stato cessato a domanda, purché abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda soltanto la base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS. L’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare mantiene ferma l’applicazione dell’art. 6-bis per il trattamento di fine rapporto delle forze di polizia. Il Tribunale ha escluso che l’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 abbia fatto rivivere la precedente disciplina limitativa dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, in applicazione del principio generale di non reviviscenza delle norme abrogate. È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di costituzionalità prospettata dall’INPS, per genericità e perché la fattispecie rientra direttamente nell’ambito applicativo della disposizione legislativa. L’INPS è stato condannato a rideterminare il TFS includendo i sei scatti stipendiali e a rifondere le spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori. Gli interessi legali spettano senza cumulo con la rivalutazione monetaria e, quanto alle somme già esigibili, decorrono dalla scadenza della relativa tranche di liquidazione.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile"

    La disposizione attribuisce i sei scatti stipendiali, rilevanti ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento a riposo, quando siano maturati i requisiti anagrafici e contributivi previsti.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    "continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472"

    La norma mantiene ferma, ai fini del trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare, l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; tale disciplina è ritenuta espressiva della perdurante applicabilità dell’istituto nel comparto delle forze di polizia.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    "sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile"

    La disposizione disciplina gli aumenti periodici ai soli fini della base pensionabile e non incide sul diverso regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, convertito dalla l. n. 468/1987

    La disposizione, come sostituita dall’art. 11 della l. n. 231/1990, non è ritenuta vigente; l’abrogazione della norma novellatrice non determina la reviviscenza della formulazione originaria.

  • art. 2268, comma 1, nn. 682) e 872), d.lgs. n. 66/2010

    L’abrogazione delle disposizioni precedenti non comporta la reviviscenza della disciplina originaria limitativa, in assenza di una volontà legislativa espressa e univoca.

  • art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010

    Poiché il TFS è liquidato in più tranche, gli interessi sul maggior importo spettano, per la tranche già scaduta, dalla scadenza originaria della stessa.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Gli interessi legali sulle somme dovute a titolo previdenziale sono riconosciuti senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a disciplinare il regime degli accessori sulle prestazioni previdenziali, escludendo il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • L’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti stipendiali, rilevanti anche per la liquidazione del trattamento di fine servizio, al personale delle forze di polizia che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
  • L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l’attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della sola base pensionabile e non modifica la disciplina dell’indennità di buonuscita prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L’abrogazione di una disposizione novellatrice non determina, salvo espressa e inequivoca volontà legislativa, la reviviscenza della disposizione anteriormente modificata o sostituita; tale principio opera anche quando l’abrogazione avvenga nell’ambito di un codice volto alla sistematizzazione della materia.
  • L’azione di accertamento del diritto alla corretta liquidazione del TFS è ammissibile anche prima dell’effettiva liquidazione dell’indennità, poiché il diritto si acquista con la cessazione dal servizio e la mancata liquidazione non esclude l’interesse concreto all’accertamento, soprattutto quando l’ente previdenziale contesti in giudizio la spettanza del beneficio.
  • A seguito del superamento del modello PA04 e dell’introduzione della gestione diretta delle posizioni assicurative tramite le banche dati Uniemens-ListaPosPa, l’INPS è competente a valutare autonomamente i presupposti contributivi e previdenziali per la liquidazione del TFS, senza necessità di una preventiva ulteriore certificazione dell’amministrazione di appartenenza.
  • Gli interessi sul maggior TFS riconosciuto giudizialmente spettano senza cumulo con la rivalutazione monetaria e decorrono, per la tranche già esigibile, dalla scadenza originaria dei termini di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeGiurisdizione e ripartoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneRiserva di legge e gerarchia delle fontiQuestione di legittimità costituzionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.