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Sentenza

Sentenza n. 2802/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, del provvedimento di diniego di visto per studio n. prot. 10941-P emesso in data 02.10.2025 dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad e notificato all'Interessato in data 16.11.2025.

Giustizia amministrativa202600392

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per studio emesso dall'Ambasciata d'Italia in Islamabad

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti, rilasciata all'estero senza le formalità necessarie, e hanno comunque chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato che la procura, redatta in italiano e inglese, recava soltanto timbri con le diciture "Attested", "Advocate Hight Court" e "Notary Pubblic", senza attestazione dell'identità del sottoscrittore e della sottoscrizione apposta in presenza del pubblico ufficiale. Ha quindi esaminato d'ufficio il possibile difetto di sottoscrizione del ricorso, previa comunicazione alle parti ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare la legittimità del diniego di visto. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 12 l. n. 218/1995, la procura utilizzata in un processo italiano sia regolata dalla legge processuale italiana, anche se rilasciata all'estero. Nel processo amministrativo la procura speciale deve essere conferita nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata; l'autenticazione richiede l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore e la sottoscrizione in presenza del pubblico ufficiale. La documentazione prodotta non consentiva di desumere tali elementi. L'invalidità della procura comporta, secondo il giudice, non soltanto l'assenza di una valida rappresentanza tecnica, ma anche la mancanza della sottoscrizione giuridicamente richiesta per il ricorso, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), e inammissibilità ai sensi dell'art. 35 c.p.a. Il vizio non è stato ritenuto sanabile mediante l'art. 182 c.p.c., perché la relativa disciplina non costituisce principio generale applicabile al processo amministrativo ed è incompatibile con il sistema del c.p.a. Neppure è stata concessa la rimessione in termini: dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non sussisteva più una situazione oggettiva di incertezza idonea a giustificare l'errore scusabile. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione e della prossimità temporale della pronuncia dell'Adunanza Plenaria.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 31 maggio 1995, n. 218

    Il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana

    La procura utilizzata in un giudizio italiano è disciplinata dalla legge processuale italiana anche quando sia stata rilasciata all'estero.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto dal difensore munito di valida procura speciale; la sottoscrizione rilevante è quella della parte abilitata a stare in giudizio personalmente oppure del difensore munito di procura speciale conferita nelle forme di legge.

  • art. 83 c.p.c.

    con atto pubblico o con scrittura privata autenticata

    La procura speciale alle liti deve essere conferita mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; la disposizione è applicabile anche al processo amministrativo.

  • art. 2703 c.c.

    l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive

    L'autenticazione richiede sia l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore sia l'attestazione della sottoscrizione apposta in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Consente la rilevazione d'ufficio della causa di inammissibilità che impedisce una pronuncia sul merito.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso privo della sottoscrizione richiesta è nullo; la mancanza di una valida procura determina, nel caso esaminato, il difetto della sottoscrizione giuridica dell'atto introduttivo.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina sulla sanatoria dei vizi della rappresentanza processuale non costituisce un principio generale applicabile al processo amministrativo e non consente di sanare il vizio rilevato.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, anche nella camera di consiglio fissata per l'istanza cautelare.

  • art. 73 c.p.a.

    Impone l'avviso alle parti quando il giudice intenda decidere sulla base di una questione rilevata d'ufficio non previamente sottoposta al contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo italiano, la procura alle liti utilizzata in giudizio è soggetta alle regole processuali italiane anche se rilasciata all'estero.
  • La procura speciale alle liti deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata; l'autenticazione è valida solo se dalla documentazione risultano l'accertamento preventivo dell'identità del sottoscrittore e la sottoscrizione apposta in presenza del pubblico ufficiale.
  • La mancanza di una valida procura speciale non determina soltanto un difetto della rappresentanza tecnica, ma integra la mancanza della sottoscrizione del ricorso in senso giuridico quando l'atto sia sottoscritto da un difensore privo di procura; il ricorso è quindi nullo e inammissibile.
  • Nel processo amministrativo non è applicabile in via generale l'art. 182, comma 2, c.p.c.; il vizio originario di procura nulla o inesistente non è sanabile mediante il successivo rilascio della procura, anche perché la procura deve precedere la redazione e la notificazione del ricorso.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e non può essere riconosciuta per ricorsi proposti dopo una pronuncia dell'Adunanza Plenaria che abbia chiarito l'insanabilità del vizio della procura, salvo la presenza di specifiche oggettive ragioni di incertezza o di gravi impedimenti di fatto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti specialiTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrincipio di legalità e tipicità

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